Partecipazione all’assemblea dell’inquilino. Diritto di intervento e di voto
Nell’assemblea condominiale ha diritto di partecipare non solo il proprietario dell’unità immobiliare ma anche l’inquilino, seppur con delle limitazioni. Partecipazione all’assemblea dell’inquilino. Diritto di intervento e di voto
Partecipazione all’assemblea dell’inquilino. Diritto di intervento e di voto. L’articolo 10, L.392/1978 stabilisce che “il conduttore ha diritto di voto, in luogo di proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere della assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Inoltre ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. L’intervento in parola non va inteso come mera presenza fisica del conduttore, avendo egli facoltà di parlare ed esprimere le proprie ragioni e valutazioni, pur dovendo sottostare alle decisioni dell’assemblea, senza possibilità di impugnarle”.
partecipazione all assembleaall assembleaData la estraneità dell’inquilino ai rapporti condominiali, si deve ritenere che l’obbligo di avviso della convocazione di assemblea, non spetta all’amministratore, bensì al locatore e può essere dato nel modo più vario, purchè idoneo a raggiungere lo scopo.
Anche il conduttore può farsi rappresentare da un’altra persona, magari dal locatore con delega scritta conferitagli per la singola assemblea.
L’inquilino assente alla deliberazione non ha diritto di ricevere copia del verbale della riunione, mentre se assente o dissenziente riguardo a delibere alle quali è ammesso con diritto di voto, può impugnare la decisione per motivi e nelle forme di cui agli articoli 1136 e 1137 c.c.
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