Ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
Il parcheggio selvaggio in condominio può essere punito penalmente.
Ciò in quanto implica gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610 del Codice penale).
la sanzione, al limite, prevede perfino la reclusione.
Modalità di parcheggio sanzionabili
Sono considerati perseguibili i parcheggi irregolari della propria auto nei posti comuni condominiali, quando impediscono agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica.
Inoltre lasciare l’auto ferma davanti al box del vicino.
Oppure posteggiare nei viali interni del condominio.
Altresì quando ci si trovi nell’impossibilità di far uso della propria auto a causa di un abuso altrui.
O invadere lo spazio comune con le auto di parenti e/o amici in visita al condomino.
Con la nuova riforma condominiale, le sanzioni pecuniarie che si applicano a questa fattispecie, potrebbero essere anche 200 euro, fino ad 800 euro per i recidivi.
Il principio generale – Parcheggio selvaggio in condominio
Ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Inoltre, la Suprema Corte (sentenza del 12 gennaio 2012 n. 603) ha stabilito che costituisce reato di violenza privata la condotta di chi effettua il parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un’altra persona di uscire dal parcheggio comune.
Questa condotta, ovviamente, si aggrava se accompagnata dal reiterato rifiuto alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso.
Inoltre è ragionevole ritenere reato anche il rifiuto di spostare l’auto.
Gli interventi
È importante il tempestivo intervento dell’amministratore.
Al condomino disobbediente si potranno opporre gli specifici divieti previsti dalla legge penale e del regolamento condominiale.
Concretamente, l’amministratore sarebbe legittimato ad agire con mezzi propri alla rimozione del veicolo parcheggiato negli spazi comuni, affidando ad esempio l’incarico a una impresa specializzata e addebitando al molestatore tutte le spese sostenute per la rimozione e per il ricovero forzato del veicolo.
Si ricorda tuttavia che l’amministratore potrebbe avere difficoltà nell’individuazione immediata di una situazione di disagio relativa al parcheggio, soprattutto nel caso di uno stabile di grandi dimensioni.
Ad ogni modo, l’amministratore non è un vigile urbano.
Pertanto si invitano i condòmini ad effettuare i parcheggi sempre secondo buon senso!
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