Parcheggiare le auto nel cortile condominiale: quando non è possibile
Escluso il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di veicoli in sosta, oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, impedisce a un condomino di utilizzare il cortile per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno.
È quanto risulta dalla sentenza della Cassazione 27940/13.
Il caso
Il proprietario della maggior parte di un palazzo aveva convenuto in giudizio i proprietari di un appartamento sito nello stesso stabile, al fine di sentir dichiarare illegittimo e inibire il parcheggio delle loro autovetture nell’androne o cortile.
I convenuti avevano eccepito la natura condominiale del cortile in questione e la legittimità dell’uso da loro fattone, che, in considerazione dell’ampiezza dell’area, non impediva il concorrente godimento della parte attrice di accedere alle autorimesse di sua proprietà. La Corte di Appello aveva confermato l’esclusione del diritto di parcheggiare dei convenuti, in quanto il relativo esercizio, «oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari», avrebbe impedito all’altro condomino, parte attrice, di utilizzare il cortile «per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno».
Contro tale sentenza, i coniugi convenuti hanno proposto ricorso per cassazione, censurando l’affermazione della Corte distrettuale circa l’incompatibilità dell’utilizzo a parcheggio del cortile con la destinazione dello stesso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, da cui deriverebbe la necessità di verificare, caso per caso, l’idoneità a tale uso.
La Suprema Corte ha considerato la censura non meritevole di accoglimento. Valutazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali del cortile incensurabile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la doglianza non evidenzia alcun malgoverno del fondamentale principio regolatore della comunione, risolvendosi in una sostanziale censura in fatto avverso l’accertamento compiuto dal giudice di merito. Questi, per Piazza Cavour, sulla base di una incensurabile valutazione in concreto delle caratteristiche dimensionali e funzionali del cortile, è pervenuto alla motivata conclusione dell’inidoneità obiettiva dello stesso a consentire l’esercizio della facoltà di parcheggio.
Tale conclusione, secondo il Collegio, non si pone in contrasto con la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, non essendo basata sulla negazione, in linea astratta e di principio, della compatibilità dei cortili comuni con siffatto uso, ma su di un apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell’area in questione, in considerazione delle quali è stato ritenuto – senza incorrere in vizi logici o lacune argomentative – che lo stesso non si prestasse al parcheggio di autovetture, «ma soltanto al passaggio delle persone e al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta».
Tale argomentazione, per il S.C., è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all’art. 1102 (uso della cosa comune), comma 1, c.c., secondo la quale l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e non può impedire il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.
http://www.lastampa.it/2014/03/11/itali … agina.html