La Legge di Bilancio 2017 dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (modifica all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 – lettera a), n. 1).
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349).
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la spettanza dell’agevolazione anche per le spese sostenute in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69); acquisto e posa in opera d’impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85).
Ampliamento delle spese agevolabili, confermata dalla Legge di Bilancio
Particolare menzione merita la detrazione in commento per gli interventi volti all’installazione dei pannelli solari per la quale l’Enea ha fornito specifiche indicazioni operative.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Requisiti dell’ immobile
Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, alla data della richiesta di detrazione, l’immobile oggetto di intervento:
- deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, è consentito far riferimento al comma 346 (installazione pannelli solari) solo per la parte non ampliata.
I pannelli solari devono rispettare specifici requisiti
a) i pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
b) devono essere garantiti per almeno cinque anni;
c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
d) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976, le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;
e) l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
f) nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Documentazione da conservare
La documentazione da conservare ai fini dell’effettiva spettanza del beneficio prevede innanzitutto l’asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.
La stessa può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005) oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
A livello amministrativo altri obblighi documentali riguardano la conservazione dei seguenti documenti:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
- schede tecniche;
- originale dell’Allegato F firmato (dal tecnico e/o dal cliente) e inviato all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.