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Obbligo di assicurare l’ edificio condominiale

Esiste l’obbligo di assicurare l’edificio condominiale?

Obbligo di assicurare l’ edificio condominiale

 

 Cari amici,

In riferimento dell’ obbligo di assicurare l’ edificio condominiale, riporto volentieri l’ articolo tratto dalla WebPage del Sole 24 ore, che conclude affermando la non esistenza di alcuna norma di legge che obblighi l’ amministratore a sottoscrivere una polizza di assicurazione a copertura dei danni dell’ edificio condominiale.

A commento di questo articolo è doveroso ricordare altresì che non esiste alcun obbligo che imponga ai costruttori di automobili di rivestire le ruote con i copertoni.

Eppure le macchine girano tutte con i copertoni.

Chissà perchè?!?

Il sole 24 ore

Domanda.

Qualora i condomini decidano in assemblea di non assicurare l’edificio condominiale e di esonerare l’amministratore da ogni responsabilità in caso di eventi particolari quali crolli, incendi, scoppi e danni alle cose o alle persone, sussiste comunque una responsabilità dell’amministratore in qualità di custode delle parti comuni?

Risposta.

1.Inquadramento normativo della fattispecie.

Ai sensi dell’art. 1130, n. 4 cod. civ., “L’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”.

2.Giurisprudenza.

La disposizione del quarto comma dell’art. 1130 del codice civile, obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 cod. civ., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 aprile 2007, n. 8233).

3. Conclusioni.

Non esiste alcuna norma di legge che obblighi l’amministratore a sottoscrivere una polizza di assicurazione a copertura dei danni all’edificio condominiale. La polizza non è infatti una spesa necessaria per la conservazione delle parti comuni avendo il solo scopo di evitare danni patrimoniali ai condomini in caso di sinistri. Come poc’anzi evidenziato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha accolto una interpretazione restrittiva della disposizione di cui al n. 4 dell’art. 1130 cod. civ., limitandone il campo di applicazione ai soli atti materiali e giudiziali necessari per salvaguardare l’integrità dell’immobile.

Sull’amministratore di condominio incombe l’obbligo generale previsto dall’art. 1710 cod. civ., applicabile in via diretta stante la riconducibilità al contratto di mandato del rapporto giuridico intercorrente fra amministratore e condominio, di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò posto ed in virtù dei poteri conservativi attribuitigli dal legislatore, l’amministratore può essere considerato, al pari dei condomini, custode delle parti comuni condominiali e quindi responsabile in caso di danni derivanti al condominio, per inadempimento del mandato, ed ai terzi, ex art. 2051 cod. civ., da difetto di manutenzione.

Se invece, l’amministratore adempie diligentemente il mandato, compiendo sulle parti comuni gli atti di manutenzione necessari a salvaguardare l’incolumità delle persone e della cose, anche se non deliberati dall’assemblea e fatto salvo il requisito dell’urgenza sei si tratta di manutenzione straordinaria, allora nessuna responsabilità gli potrà essere ascritta qualora si verifichino dei danni, anche a seguito degli eventi temuti e descritti nel quesito.

Risposta a quesito pervenuto attraverso il servizio “Chiedi il Parere dell’Esperto”della banca dati Codice degli Immobili

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