Il Decreto sulle semplificazioni fiscali introduce alcune novità per il nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato «RES» o «TARES»
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES) e contestualmente sono abrogate TARSU, di cui al DLgs. n. 504/1993, tariffa di igiene ambientale istituita con l’art. 49 del DLgs. n. 22/97, “TIA Ronchi” e tariffa integrata istituita con l’art. 238 del DLgs. n. 152/2006, “TIA Ambiente” (peraltro rimasta inattuata in quanto il regolamento previsto dall’art. 238 comma 11 del DLgs. n. 152/2006 non è mai stato emanato). La novità è contenuta nell’art. 14 del Decreto “Salva Italia“ (DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011).
Con l’istituzione del nuovo tributo, dovrebbero superarsi definitivamente le questioni interpretative sorte in capo alla natura del prelievo della tariffa di igiene ambientale (“TIA Ronchi”) e, allo stesso momento, dei vuoti normativi e gestionali che hanno caratterizzato l’istituzione della tariffa integrata (“TIA Ambiente”).
Negli ultimi giorni, infatti, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del problema con le sentenze del 2 marzo 2012 n. 3294 e del 9 marzo 2012 n. 3756, nelle quali si afferma che la TIA ha natura tributaria e, come tale, non deve scontare l’IVA (si veda “È ora certa l’inapplicabilità dell’IVA sulla TIA“ del 9 marzo 2012).
In considerazione del fatto che al nuovo tributo si applicheranno l’art. 1 commi da 161 a 170 della L. 296/2006, concernenti l’attività di accertamento degli enti locali e l’art. 52 del DLgs. 446/97, in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni, infatti, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la nuova RES, così come la TARSU, abbia natura tributaria.
Il nuovo tributo, che dal prossimo 1° gennaio è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, è corrisposto in base a una tariffa commisurata ad anno solare e calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché sulla base dei criteri determinati con regolamento.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998 n. 138. Per gli immobili già denunciati, tuttavia, i Comuni potranno modificare d’ufficio le superfici che risulteranno inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell’Agenzia del Territorio.
Superficie determinata convenzionalmente in assenza di dati catastali
Nel caso in cui, negli atti catastali, manchino gli elementi necessari per determinare la superficie catastale, gli intestatari dovranno presentare (su richiesta del Comune) all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell’immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DM 19 aprile 1994 n. 701, per l’eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento presso gli Uffici comunali.
In considerazione dei lunghi tempi che si possono verificare per poter acquisire le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con procedura DOCFA, l’art. 6 comma 2 del DL n. 16/2012 (modificando il comma 9 dell’art. 14 del DL n. 201/2011) ha previsto che, in sede di prima applicazione e al fine di determinare quanto dovuto, l’Agenzia del Territorio procederà, sulla base degli elementi in proprio possesso, alla determinazione di una superficie convenzionale sia per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, sia per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19 comma 10 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010), come integrato dall’art. 2 comma 5-bis del DL 29 dicembre 2010 n. 225 (conv. L. n. 10/2011).