Nuovo ascensore condominiale: sì all’ordinaria ripartizione delle spese
Con la pronuncia che si annota, il Tribunale di Torino ha avuto modo di fornire un interpretazione dell’art. 1124 c.c. (successivo alla riforma del condominio) assai interessante in riferimento ad una fattispecie in cui l’assemblea aveva deliberato di costruire un nuovo ascensore.
In particolare, nel caso di specie era avvenuto che l’assemblea condominiale avesse statuito che i costi della realizzazione di un nuovo ascensore dovessero essere ripartiti fra i condomini secondo il criterio dettato dall’art. 1124 c.c.: ossia “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
A fronte di tale deliberazione, un condomino aveva proposto azione giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione richiedendone, al contempo, la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 1137 c.c. disposizione, quest’ultima, che nel disciplinare l’impugnazione delle deliberazioni assembleari consente a che l’attore proponga istanza al fine di ottenere un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti della deliberazione impugnata.
Ora, nel caso di specie, il giudice torinese, dopo aver ricordato che il procedimento in questione riveste natura cautelare, ha evidenziato come il criterio adottato dall’assemblea per ripartire le spese è incompatibile con quanto statuito dall’art. 1123 c.c., il quale prevede una ripartizione delle spese per le innovazioni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
In sostanza, secondo la pronuncia che si annota, il criterio di ripartizione di cui all’art. 1124 c.c. – che deroga ai generali criteri di cui all’art. 1123 c.c., introducendo una compartecipazione alle spese proporzionata anche all’altezza del piano dal suolo – non può essere applicato al caso di specie in cui viene introdotta una innovazione consistente nella costruzione di un nuovo ascensore.
E questo in quanto “l’art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all’installazione ex novo di un nuovo ascensore”.
Sulla base di una interpretazione letterale della disposizione citata (la quale in effetti richiama espressamente solo l’ipotesi di ricostruzione e sostituzione di un ascensore preesistente) il giudice ha dunque ritenuto fondata – almeno ad un esame in sede cautelare – la pretesa del condomino che aveva impugnato la deliberazione e, ritenendo sussistente anche il requisito del periculum in mora (consistente nel fatto che dall’esecuzione della deliberazione conseguirebbe un eccessivo esborso da parte dell’attore), ha concesso il provvedimento di sospensione.
(Altalex, 31 gennaio 2014. Nota di Riccardo Bianchini)
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