Si tratta di una delle novità per l’edilizia, oltre a quelle sui bonus del 36 e 55%, introdotta dal Ddl. di conversione del «Decreto crescita e sviluppo»
Il 25 luglio la Camera ha dato il via libera al Ddl. di conversione del DL n. 83/2012, che passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva. Di seguito le principali novità per l’edilizia.
Detrazione IRPEF del 36%-50%: per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative ad interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. Nello stesso periodo, l’ammontare massimo complessivo delle spese agevolabili passa da 48.000 euro a 96.000 euro per unità immobiliare.
Detrazione IRPEF/IRES del 55%: la detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013. Rimangono fermi i valori massimi dell’ammontare della detrazione. Il testo originario del DL n. 83/2012 prevedeva, invece, che l’aliquota del 55% scendesse al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013.
Sportello Unico Edilizia: lo Sportello Unico sarà l’unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte. Lo Sportello è tenuto ad acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) come definita dal DPR n. 160/2010. Inoltre, tutte le comunicazioni al richiedente vanno trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo sportello unico tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Per la presentazione, il rilascio o la formazione dei titoli abilitativi previsti dal T.U. edilizia, le amministrazioni devono provvedere all’acquisizione d’ufficio di documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni; è vietato richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
Permesso di costruire: deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile dello Sportello Unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto dal testo vigente. Per il suo rilascio hanno valore sostitutivo le autocertificazioni da allegare alla richiesta del permesso di costruire (eccetto per vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, limitazioni dovute alla sismicità) di atti o pareri delle amministrazioni, come ASL o Vigili del fuoco. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, il responsabile dello Sportello Unico indice una conferenza di servizi se non sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie o se una o più amministrazioni interpellate hanno manifestato il loro dissenso.
Fabbricati delle imprese: non è necessario alcun titolo abilitativo per gli interventi edilizi che riguardano le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Per tali interventi sarà necessaria solo l’asseverazione del tecnico e l’indicazione dell’impresa che svolgerà i lavori nella comunicazione di inizio attività.
Semplificazione dei titoli abilitativi: per quanto concerne la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) le autocertificazioni già previste all’art. 19 della L. 241/1990 (sostitutive di pareri di enti od organi, previsti dalle leggi) sono estese, oltre che ai pareri, anche a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi, previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. Lo stesso principio è esteso alla DIA, mediante la modifica dell’art. 23 del Testo unico edilizia.
Cessioni di alloggi sociali: le cessioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali, oltre che per le locazioni, possono essere assoggettate al regime di imponibilità IVA (anziché di esenzione) nel caso in cui il cedente abbia manifestato l’opzione nell’atto di vendita.
Obbligo di colonnine di ricarica elettrica nei nuovi edifici: entro il 1° giugno 2014, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti in modo tale da rendere obbligatoria l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq. e per i relativi interventi di ristrutturazione. Al momento tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria.