Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha aumentato al 50% la misura della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e a € 96.000 il relativo limite agevolabile.
Poiché le nuove disposizioni sono applicabili alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 si pone la questione di determinare la detrazione spettante in presenza anche di spese sostenute fino al 25.6.2012.
Contestualmente è stata prorogata al 30.6.2013 la detrazione del 55% connessa alle spese di riqualificazione energetica, fermo restando i limiti di spesa specificatamente previsti.
L’art. 11, DL n. 83/2012 c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare il Legislatore ha previsto:
1. l’aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% e l’innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000 relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.
Pertanto, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art. 16-bis, TUIR è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.
Si rammenta che dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall’1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.
Sono confermate le disposizioni contenute nel citato art. 16-bis e pertanto la detrazione in esame è riconosciuta:
• per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
• in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
2. la proroga della detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni in esame, da parte di persone fisiche / lavoratori autonomi il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario / postale.
Va evidenziato che secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7.6.2012, n. 55/E, il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione (Informativa SEAC 12.6.2012, n. 149).
Il comma 3 del citato art. 11 ha soppresso, a decorrere dall’1.1.2012, l’ultimo periodo dell’art. 4, comma 4, DL n. 201/2011, in base al quale “la detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, … si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
La richiamata lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR interessa gli interventi
“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
A seguito del predetto intervento normativo è possibile usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al risparmio energetico previste dalla citata lett. h).
Così ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un’unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.
Quanto sopra può essere così schematizzato:
dall’1.1.2012 al 25.6.2012, 36% con il limite di € 48.000, 55%
dal 26.6.2012 al 31.12.2012, 50% con il limite di € 96.000, 55%
dall’1.1.2013 al 30.6.2013, 50% con il limite di € 96.000, 55%
dall’1.7.2013, 36% con il limite di € 48.000
(*)Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.
(**) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis, TUIR è possibile usufruire in alternativa dall’1.1.2012 della detrazione 36% – 50%.
Considerato che nel 2012 la detrazione spettante è legata al momento di sostenimento della spesa, si pone la questione di individuare la detrazione spettante per le spese sostenute dal 26.6.2012 in presenza anche di spese sostenute in precedenza (in pratica, come devono essere verificati i limiti di € 48/96.000?). La questione è stata “risolta” nell’ambito della risposta all’Interrogazione parlamentare 4.7.2012, n. 5-07249.
In tale occasione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che per individuare l’importo massimo di € 96.000, questo deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di € 48.000.
Nel citato intervento è stato inoltre evidenziato che per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di € 96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.