Novità della riforma per le barriere architettoniche in condominio
La legge 220/2012 non ha solo riformato il codice civile per quanto attiene la parte degli edifici in condominio, bensì è andata a toccare anche le leggi speciali che fanno riferimento alla nostra cara materia.
La legge 220/2012 non ha solo riformato il codice civile per quanto attiene la parte degli edifici in condominio, bensì è andata a toccare anche le leggi speciali che fanno riferimento alla nostra cara materia.
Prima di addentrarci nella riforma, ricordiamo che l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici in condominio è regolato dalla legge 13/1989 in particolare modo dagli articoli 2 e 3.
Chi è legittimato
Il portatore di handicap o qualsiasi altro condomino normo dotato può in assemblea richiedere degli interventi volti ad abbattere le barriere architettoniche presenti nell’edificio( es. mancanza ascensore, scivolo all’ingresso etc). Si badi bene che il portatore di handicap non è solo quello riconosciuto tale dall’ASL bensì anche colui che abbia difficoltà evidenti negli spostamenti in autonomia.
Quorum deliberativi
Le innovazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere deliberato ai sensi dei valori previsti dall’art. 1136 c.c., o meglio individuabili nel novellato art. 1120 c.c.. Difatti prevede il predetto articolo un elenco di precise attività di innovazioni volte al miglioramento dell’edificio, tra cui l’abbattimento delle barriere, che possono essere deliberato con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino metà del valore dell’edificio.
Leggiamo l’articolo 1120 c.c. riformato legge 220/2012:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’ immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune…..omissis”
Nel caso venisse rifiutata la richiesta del portatore di handicap
Nel caso dopo 3 mesi dalla richiesta, inoltrata all’amministratore pro – tempore del Condominio, l’assemblea nulla delibera, il portatore di handicap potrà automaticamente a proprie spese realizzare le strutture necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Ovviamente dovrà rispettare il decoro architettonico nonché non arrecare pregiudizio alla stabilità dell’edificio.
Il caso dell’Ascensore
Abbiamo detto che il nuovo art. 1120 c.c. prevede una serie di attività che possono essere deliberate con una maggioranza pari alla metà del valore dell’edificio. E’ intuibile che si può ritenere la realizzazione di un ascensore come abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui non si riesca ad ottenere l’approvazione ai sensi del 1120 c.c. il condomino non portatore di handicap potrà rifarsi all’art. 1121 c.c, ovverosia potrà realizzare l’innovazione anche senza l’assenso dell’assemblea caricando la spesa sul suo portafogli che ovviamente ne avrà l’uso e consumo esclusivo. Nulla toglie che in seguito pagando la propria quota partecipativa altri condomini potranno partecipare al godimento del bene, anche a distanza di anni