Non ti piace il mio abbaino? Non importa. Tanto, l’opera è stata regolarmente autorizzata dal Comune
di Angelo Pesce
(Nota a sentenza della Corte di Cassazione. n. 8775/2013).
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 8775/2013 (depositata il 10 aprile 2013), ha rigettato il ricorso presentato da un condomino relativamente alla realizzazione di un abbaino da lui ritenuto “architettonicamente incompatibile” sul piano del decoro, oltreché illegittimo nelle opere edilizie relative. La Cassazione ha ribadito che la realizzazione del manufatto è stata regolarmente autorizzata dal Comune, che ha rilasciato la concessione edilizia ritenendo l’opera compatibile dal punto di vista del decoro architettonico. Questa autorizzazione è stata poi ulteriormente confermata dal parere del CTU, intervenuto nel giudizio di primo grado.
Il fatto. In sintesi, il ricorrente conveniva in giudizio il suo vicino di casa chiedendo che venisse accertata la natura illegittima della realizzazione di un abbaino con arretramento della gronda, della creazione di un nuovo tratto di soletta per consentire un ingresso ex-novo al sottotetto, nonché dell’aver causato fori nel soffitto della propria camera da letto. A questo si aggiunge anche il giudizio molto critico del ricorrente nei confronti dell’impatto lesivo del decoro dell’edificio causato dal nuovo manufatto. Il decoro architettonico. Partendo proprio da quest’ultimo punto, ricordiamo cosa si intende per decoro architettonico. Va subito chiarito un equivoco: il decoro architettonico non è, come spesso condomini litigiosi ritengono, il valore estetico dell’edificio, bensì al contrario, è un dato abbastanza oggettivo e cioè l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato stesso e gli danno una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità. In questo senso, anche una realizzazione o un intervento di altissimo pregio possono essere considerati lesivi del decoro architettonico, se inseriti, ad esempio, nella facciata di un brutto edificio. E nello stesso senso, un abbaino sul tetto, anche se di qualità discutibile, non sempre lede il decoro; starà ai regolamenti del comune, alla eventuale esistenza di vincoli sul tipo di materiale all’esterno e all’accoglimento o meno dei pareri della locale commissione edilizia, stabilire se quella particolare opera è lecita.
I limiti delle innovazioni. Ogni innovazione che, comunque, modifichi l’aspetto dell’edificio, ma solo quelle che ne determinino una vera e propria alterazione, cioè, mutamenti sufficienti ad apportare una disarmonia nell’insieme, tale da comportare un deprezzamento dell’edificio nel suo complesso e nelle singole unità che lo compongono, sarebbe da evitare o per lo meno, da sottoporre all’analisi di una apposita commissione tecnica. Nel caso in esame, il giudizio è stato positivo, per cui l’opera è stata regolarmente autorizzata.
Relativamente agli altri aspetti citati in giudizio dal ricorrente, volti a stabilire la natura illegittima dell’intervento edilizio, la Cassazione ha stabilito che il manufatto non arreca pregiudizio alcuno alla finestra del condomino denunciante, né tantomeno costituisce una innovazione tale da compromettere la stabilità e la sicurezza dell’intero fabbricato.
I titoli abilitativi richiesti. Ricordiamo che la costruzione di un abbaino necessita di un progetto e di appositi calcoli strutturali e nulla può essere lasciato al caso. Un abbaino, infatti, è una manufatto relativamente complesso che di compone di una parte strutturale (costituita da travi e travetti in materiale ligneo o metallico), una di tamponamento e una di copertura. La struttura non può poggiare direttamente sull’orditura minuta di un tetto o su una falda in laterocemento e tanto meno sulla soletta di pavimento; il peso dell’abbaino, peso proprio e carico accidentale, va fatto scaricare sugli elementi portanti dell’edificio e non deve assolutamente poggiare “in falso” su solai piani o inclinati. Per realizzare ciò correttamente è necessario prevedere una soluzione per portare il peso dell’abbaino a scaricare sugli elementi portanti dell’edificio. In ragione di ciò, se il Comune ha rilasciato regolare autorizzazione, previa analisi della parte progettuale, non può ritenersi valido il ricorso presentato dal condomino.
Unico punto ritenuto valido dalla Cassazione e per il quale il condomino citato in giudizio è stato condannato, è quello relativo alla sistemazione del soffitto della camera al primo piano e alla sigillatura delle fessure createsi nelle pareti del bagno.