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Non serve la partita Iva per amministrare un solo condominio

Non serve la partita Iva per amministrare un solo condominio

Un professionista che svolge "attività di consulenza tecnica Nca", con codice Ateco 749093, avrebbe l’opportunità di amministrare un condominio. Se accettasse questo incarico, sarebbe obbligato a comunicare l’inizio di una nuova attività "amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi", con codice Ateco 683200 o, trattandosi di un solo condominio e non avendo in previsione – almeno per il momento – di amministrarne altri, basterebbe l’attuale codice attività?In caso fosse obbligato a comunicare l’inizio di una nuova attività a fianco di quella prevalente, dovrebbe tenere contabilità separate e, in sede di dichiarazione dei redditi, compilare due questionari degli studi di settore, ciascuno per la rispettiva attività? Federica da Milano

L’attività di amministratore di condominio necessita della apertura di una specifica posizione Iva se essa viene svolta in maniera professionale e abituale, quindi quando vengono amministrati di norma più condomini. Questo non pare il caso che riguarda l’amministrazione di un solo condominio, per cui – non essendo verificato il requisito della professionalità ed abitualità – non sembra necessaria l’apertura di una posizione Iva. Viceversa, qualora l’attività in oggetto riguardasse più condomini, ovvero nel caso (come in quello descritto) in cui il soggetto disponga già di una posizione Iva, il codice attività previsto è appunto il "68.32.00 -Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi". In ogni caso, l’esercizio di tale attività non è ammessa con un codice Ateco diverso da quello previsto dalla normativa specifica, per cui si suggerisce al lettore di effettuare la presentazione di un modello anagrafico Iva AA9/11. Non è previsto l’obbligo di separazione delle attività ai fini dell’Iva.

Si segnala che l’amministratore di condominio può accedere al regime dei minimi rispettandone i limiti ed i requisiti, e quindi versare il 5% di imposta sostitutiva. Ai fini previdenziali, l’amministratore di condominio va inquadrato con iscrizione alla gestione separata dell’Inps e versamento di contributi pari al 27,72% (per il 2012, aumenteranno nei prossimi anni fino al 33,72%) del reddito netto.

Vi è l’obbligo di compilare, nel modello Unico-Pf, il quadro Ac (amministratori di condominio appunto) dove bisogna comunicare per ogni condominio amministrato (di cui è necessario trascrivere tutti i dati catastali) l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. È opportuno precisare che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a 258,23 euro annui a qualsiasi titolo.
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