Non paghi il condominio? Stop ad acqua, luce e gas
Luana Tagliolini scrive…
La possibilità, per l’amministratore, di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre (articolo 63, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile), non è di facile attuazione, soprattutto quando si tratta della fornitura dell’acqua, della luce e del gas.
A Roma il Tribunale ha confermato, però, la sospensione decisa dall’azienda erogatrice.
Il contratto di erogazione dell’acqua, della luce e del gas, a favore del condominio o di persone, verso il corrispettivo di un prezzo, è un contratto di somministrazione (articolo 1559 del Codice civile) mediante il quale «se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente, e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso» (articolo 1565).
Pertanto l’ente erogante, in caso di morosità dell’utente, non dovrebbe sospendere la fornitura in assenza di una comunicazione scritta di preavviso e sarà invece legittima la sospensione se non venisse sanata subito dopo.
Sul problema è intervenuto il Tribunale di Roma (si veda anche il Tribunale di Brescia, ordinanza del 21 maggio 2014) il quale, con ordinanza del 27 giugno 2014, riformava l’ordinanza impugnata (e rigettava l’istanza avanzata dal condominio), con la quale era stato precedentemente ordinato all’ente somministrante di riallacciare e ripristinare in favore di un condominio l’erogazione del gas per l’intero stabile (servizio sospeso per morosità nel pagamento di alcune fatture e che aveva già subito una precedente
sospensione), stante la natura del servizio e la mancata evasione della richiesta di voltura nominativa dell’utenza (originariamente intestata per errore a un singolo condòmino).
Il giudice di merito ha precisato che, in considerazione della permanente morosità «non sussiste un obbligo di riattivazione dell’utenza, né sussiste un obbligo a contrarre, stante la liberalizzazione del mercato» e che «il danno lamentato dal condominio corrispondente alle conseguenze derivanti dalla mancata voltura o attivazione di fornitura del gas per il riscaldamento» (l’utenza era infatti intestata per errore ad un condòmino) «si risolve in un mero pregiudizio economico, potendo dette problematiche essere agevolmente risolte mediante il pagamento della somma dovuta, di non rilevante entità, e in relazione alla quale non si è provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento».
Non sono mancate, però, in passato, opinioni contrarie, per le quali il diritto che con la sospensione del servizio si intende tutelare, in favore del Condominio, è puramente economico e, dunque, sempre riparabile, mentre per i fruitori del servizio la sospensione dell’erogazione dell’acqua, del riscaldamento, considerati servizi essenziali, contrasterebbe con l’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute.
Occorre comunque ricordare che la nuova formulazione dell’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione afferma che, in caso di morosità, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condòmini i cui dati devono essere forniti dall’amministratore se richiesti (articolo 63, comma 1).
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