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Non cambiano gli importi massimi per il bonus del 55%

Anche venisse confermata la proroga di sei mesi inserita in sede di conversione del DL 83/2012, tali importi prescinderebbero dall’aliquota

Perché le novità contenute nel “Decreto crescita e sviluppo” (DL n. 83/2012, in vigore dal 26 giugno 2012) siano definitive, si dovrà attendere la conversione definitiva in legge, che dovrà avvenire entro il 25 agosto 2012.

Nel frattempo, lo scorso venerdì 20 luglio è già stato approvato un emendamento dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, che modifica la disciplina della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, contenuta nell’art. 1, commi da 344 a 347 della L. n. 296/2006.

Sul fronte delle spese di riqualificazione energetica, l’art. 11 commi 2 e 3 del testo originario del DL n. 83/2012 ha stabilito:
– la proroga delle detrazioni di cui all’art. 1, commi 344-347 della L. n. 296/2006 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, attuata mantenendo stabili i valori massimi della detrazione ma riducendo dal 55% al 50% la misura della stessa;
– l’applicabilità immediata (dal 2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuate anche in assenza di lavori edilizi). Originariamente, la detrazione IRPEF del 36% avrebbe dovuto applicarsi a tale nuova tipologia di interventi solo dal 1° gennaio 2013, data dalla quale avrebbe dovuto cessare l’applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 55%.

Con l’emendamento approvato la scorsa settimana, invece, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2013 dell’agevolazione in commento mantenendola al 55%.

In considerazione del fatto che, a differenza della detrazione per i lavori di recupero edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all’importo delle spese sostenute, ma all’importo della detrazione spettante sulle stesse, nel caso in cui l’emendamento non dovesse essere approvato, la riduzione al 50% della percentuale di detrazione comporterebbe un risparmio d’imposta massimo invariato rispetto a quel che si otterrebbe con l’aliquota del 55% ed un aumento dell’ammontare massimo delle spese detraibili.

Riducendo l’aliquota, aumenterebbe il massimo di spesa detraibile

Comunque sia, a prescindere dall’aliquota che sarà prevista per il bonus fiscale (55% o 50%) per le spese sostenute nei primi sei mesi del 2013, l’importo massimo della detrazione sarà pari a:
– 100.000 euro per gli interventi di cui al comma 344 di abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari;
– 60.000 euro per gli interventi di cui al comma 345 di riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi;
– 60.000 euro per gli interventi di cui al comma 346 di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– 30.000 euro per gli interventi di cui al comma 347 di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica (si veda la tabella in calce all’articolo).

A tal proposito, si ricorda che il limite massimo di detrazione, a seconda dell’intervento effettuato, deve essere riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007 n. 36, § 6).

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