Nomina del rappresentante per l’assemblea del supercondominio
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
Chi ha diritto a partecipare all’assemblea del supercondominio?
Alla domanda non è possibile rispondere univocamente.
Innanzitutto è necessario distinguere tra assemblea ordinaria e straordinaria. A quest’ultima hanno sempre diritto a partecipare tutti i condomini, ossia i proprietari delle unità immobiliari.
Nel caso di assemblea ordinaria, invece, la situazione cambia a seconda delle dimensioni del così detto supercondominio.
Se i partecipanti sono meno di sessanta, l’assemblea ordinaria si terrà convocando tutti i partecipanti ai vari condominii.
“Quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore […] (art. 67, terzo comma, disp. att. c.c.).
La soglia numerica, quindi, incide sulla composizione dell’assise della “supercompagine”. Sessanta condomini, ossia sessanta distinti proprietari ai altrettante unità immobiliari. I comproprietari di un appartamento, ai fini del calcolo, devono essere considerati un solo condomino.
In tali circostanze ogni condominio deve designare, con le maggioranze previste per le innovazioni (altrimenti la delibera è annullabile) un proprio rappresentante per l’assemblea di cui trattasi.
La legge non specifica se tale nomina debba essere fatta su sollecitazione dell’amministratore del supercondominio: ad avviso dello scrivente non è necessario trattandosi di un obbligo di legge.
Ad ogni buon conto se l’assemblea non vi provvede “ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio” (art. 67, terzo comma, disp. att. c.c.).
Come per la nomina dell’amministratore, quindi, anche in questo caso i condomini possono rivolgersi al giudice per superare l’inattività dell’assemblea.
In questo contesto, specifica la legge, “qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini” (art. 67, terzo comma, disp. att. c.c.).
Tizio è nominato rappresentante del condominio Alfa nell’ambito del supercondominio Beta. Tizio si avvede che per gli altri condominii si fa fatica a giungere alla nomina dei suoi omologhi. A questo punto il rappresentante potrà inviare diffida scritta all’amministratore ed eventualmente, in caso di mancato adempimento nel termine indicato, presentare ricorso all’autorità giudiziaria.
Il rappresentante in ogni modo nominato ha ampia libertà d’azione. Lo stabilisce il quarto comma dell’art. 67 disp. att. c.c. a mente del quale: “ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea”.
Il rappresentante può essere soggetto estraneo al condominio ed essere retribuito per la sua opera.
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