L’ amministratore di condominio può essere riconfermato con la maggioranza semplice
Avv. Dolce Rosario scrive…
Si aggiunge un nuovo tassello all’orientamento giurisprudenziale di merito sulla conferma dell’amministratore di condominio, affermandone la legittimità assembleare con una maggioranza semplice.
Il caso.
L’ assemblea di un Condominio palermitano veniva convocata per discutere e deliberare in (anche) in materia di “conferma dell’amministratore” (così, testualmente, recitava l’avviso di convocazione).
Costituitasi l’assemblea con un quorum di oltre n. 800 millesimi, l’approvazione dell’ordine del giorno di cui trattasi avveniva con maggioranza di appena n. 421 millesimi.
Il condòmino dissenziente impugnava la statuizione avanti al Tribunale affermandone l’invalidità, siccome adottata – a suo dire – con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge (art. 1136, comma II e IV c.c.).
Il Condominio citato si costituiva in giudizio sostenendo, di contro, la perfetta legittimità della deliberazione.
La Sentenza.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 fa proprio quest’ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: …in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell’assemblea sia per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all’ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete,conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell’adottata delibera”
Il principio e la chiave interpretativa.
Il provvedimento così bilancia un contrasto in giurisprudenza – ancora non sopito – tra un orientamento di legittimità risalente agli inizi degli anni novanta ( 4 maggio 1994, n. 4269) e uno di merito – sempre più, a quanto pare, ridondante – affermato dalla giurisprudenza di merito (cf, altresì, Tribunale di Roma con la Sentenza del 15 maggio 2009 n 10701, Tribunale di Bologna con Sentenza del 17 settembre 2009;Tribunale di Pavia, con sentenza del 23 maggio 1988).
La “conferma” dell’amministratore di condominio postula fattispecie assai diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”:
In effetti,con la conferma dell’amministratore l’assemblea consolida un rapporto fiduciario (in diritto, si esprime tale relazione con la locuzione latina di ” Intuitu personae”) già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni.
Viceversa, le ipotesi della“nomina”e/o della“revoca”dell’amministratore di condominio incidono nell’instaurazione o nella recisione di un rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza), da considerarsi nella sua interezza; in quanto tale, il Legislatore ha previsto, in seno all’articolo 1136 al comma IV e al comma II, la sussistenza di una maggioranza qualificata, non estendibile analogicamente – secondo la citata giurisprudenza – a quella di cui trattasi.
A corroborare tale orientamento sembrerebbe deporre anche il novellato articolo 1129, comma 10 cod. civ., nella parte in cui ha previsto che la durata in carica dell’amministratore di condominio è, in effetti, “di un anno con rinnovo per eguale durata”.
In conclusione.
La Sentenza del Tribunale di Palermo rinnova l’orientamento adottato da un filone della giurisprudenza di merito, che sembra anteporre a problemi interpretativi di norme di diritto esigenze pratiche della vita condominiale.
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