No della Cassazione all’amministratore predeterminato
Deve essere l’assemblea a scegliere e a determinare la durata dell’incarico
La Cassazione si è più volte pronunciata sul problema dell’amministratore condominiale predeterminato.
Così recita la sentenza n. 13011/’13 (riportata da Confedilizia Notizie di settembre 2014): “In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138, quarto comma, cod. civ. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento, tra le altre, la disposizione dell’art. 1129 cod. civ., la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico; ne deriva la nullità della clausola del regolamento che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio sottraendo all’assemblea il relativo potere di nomina e di revoca, senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto concreto esistente tra i condòmini e l’attività esercitata nell’edificio”.
http://www.quotidianocasa.it/2014/10/21 … ato/20933/