No alla sospensione dei servizi comuni se i morosi sono noti
Alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge di riforma del condominio, n. 220 del 11/12/2012, in vigore dal prossimo giugno 2013, i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione dei condomini morosi.
Ciò vuol dire che, il recupero dei crediti nei confronti del condominio da parte dei fornitori deve necessariamente avvenire tramite la preliminare aggressione del patrimonio dei condomini morosi, il cui nominativo sarà indicato, direttamente ai creditori, dall’amministratore.
Il legislatore per la prima volta, dunque, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un principio già affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sulla mancanza di responsabilità solidale tra i condomini per i debiti condominiali.
Di conseguenza, ai condomini adempienti non potrà essere chiesto di anticipare denaro che vada a coprire le inadempienze dei condomini morosi. I condomini in regola con i pagamenti, pertanto, potranno opporsi alla richiesta di anticipare somme per conto dei morosi, senza rischiare di vedere i propri beni intaccati dall’azione esecutiva dei creditori del condominio, né di vedersi sospeso il servizio comune (acqua e luce). Dovranno, inoltre, sollecitare l’amministratore a corrispondere al fornitore le quote condominiali già incassate a tal fine, in modo da realizzare un adempimento seppur parziale del debito condominiale.
A questo punto, i fornitori non potranno sospendere il proprio servizio: tale sospensione risulterebbe contraria alla buona fede e, dunque, illegittima ai sensi dell’art. 1460 c.c., perché colpirebbe i condomini adempienti al pari dei condomini inadempienti, a differenza di quanto imposto dalla legge.
Qualora ciò dovesse avvenire, il condomino adempiente potrà rivolgere istanza al Tribunale competente, anche in via d’urgenza, per ottenere l’immediata riattivazione della fornitura, come affermato dal Tribunale di Bari, con ordinanza del 9/09/2004
Il fornitore, invece, dovrà continuare a fornire il proprio servizio in favore del condominio, attivandosi per il recupero dei crediti esclusivamente nei confronti dei morosi, potendo rivolgere le proprie istanze nei confronti degli altri condomini soltanto successivamente, nella residuale ipotesi in cui non riuscisse a soddisfarsi interamente con le azioni esecutive esperibili nei confronti dei morosi, secondo quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c., nella nuova formulazione introdotta dalla riforma.
Quindi, si pensi ad es. ai distacchi operati dai gestori di servizi pubblici (acqua, gas, elettricità), non più legittimi, e quindi contestabili anche innanzi al Tribunale competente, se operati in condominio, in presenza di morosità accertate.
In ogni caso, in ragione della stessa normativa, l’amministratore del condominio, anche al fine di ridurre i consumi dei servizi comuni, potrà sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, qualora la morosità si sia protratta per un semestre.
a cura dell’Avv. Calogero Termine
http://agrigentoweb.it/2013/05/02/condo … osi_134074