Rate condominiali non pagate e decreto ingiuntivo: quale prova per il condominio?
Per emettere un decreto ingiuntivo la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il diritto fatto valere.
Quali prove deve fornire al giudice l’amministratore di condominio nel procedimento di recupero crediti nei confronti del condomino moroso che non abbia pagato i relativi oneri?
I chiarimenti arrivano da una recente sentenza del Tribunale di Palermo [1].
Il dato normativo
Partiamo da cosa prevede la legge. Innanzitutto, il codice di procedura civile [2] che regola l’emissione del decreto ingiuntivo (gli avvocati lo chiamano “procedimento monitorio”).
La legge impone, come condizione necessaria e sufficiente per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, una “prova scritta”. Tra breve vedremo in cosa consiste per il condominio.
In secondo luogo ci sono le disposizioni di attuazione al codice civile [3] le quali consentono che tale decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo ossia giustifichi, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, l’immediata esecuzione forzata nei suoi confronti già dalla notifica del decreto stesso, anche qualora questi proponga opposizione (di norma, invece, l’esecutività si ottiene decorsi 40 giorni dalla notifica e in difetto di opposizioni).
In ambito condominiale
Ebbene in materia condominiale, il tribunale di Palermo ricorda che, per emettere un decreto ingiuntivo, la prova scritta può essere costituita da “qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il diritto fatto valere”.
Quindi valgono anche le ricevute di pagamento mensili. Ma, per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto (di cui si è parlato prima) tali ricevute non sono sufficienti, ma è necessaria l’allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvata dall’assemblea. Diverso il discorso in caso di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del condomìno ingiunto.
In questa fase, infatti, le prove (sommarie) presentate dall’amministratore per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento non sono più sufficienti.
Fermo restando che l’onere della prova spetta sempre al creditore (il condominio), quest’ultimo dovrà aggiungere “qualcosa in più” rispetto a quanto allegato nella prima fase del procedimento di recupero del credito.
E dunque – conclude il tribunale siciliano – nel caso di successiva opposizione, le sole ricevute mensili di pagamento non sono più sufficienti.
Al contrario, l’amministratore deve depositare in giudizio le delibere assembleari di approvazione del rendiconto patrimoniale relativo e anche le delibere di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. In assenza di tale allegazione, l’esistenza del credito vantato dal condominio non può ritenersi provata.
[1] Trib. Palermo sent. n. 3304 del 16.06.2014. [2] Artt. 633 ss. cod. proc. civ. [3] Art. 63 disp. att. cod. civ.
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