Modifica della normativa a seguito del ricorso presentato da Confedilizia
Ascensori, tre passi indietro. Con l’accoglimento del ricorso presentato da Confedilizia, che richiedeva l’annullamento del Dm del 23 luglio 2009 delle Attività produttive, si modifica la complessa normativa sulla sicurezza.
Il "decreto ascensori " adeguava ai requisiti di sicurezza gli ascensori preesistenti al Dpr 162 del 1999: l’Italia ha ancora il più alto numero di ascensori in servizio al mondo – circa 850mila – ma soprattutto ha un parco di età avanzata. Infatti il 60% degli impianti ha oltre 25 anni.
Il Dm imponeva di sottoporre a verifica straordinaria gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 ( circa 690mila in tutta Italia ). I controlli vanno compiuti entro termini tanto più ravvicinati quanto più gli impianti sono vecchi: per i 70mila ascensori entrati in servizio prima del 15 novembre 1694, la scadenza era il 31 agosto 2011. Per gli altri scadenze più lontane, fino al 2013.
L’Italia, con il Dpr 162/99, aveva recepito la direttiva 95/16/CE che fissa i nuovi requisiti di sicurezza degli ascensori installati dopo la data di recepimento nella legislazione nazionale. Sempre nel 1995 – prima della direttiva – la Commissione aveva però emanato la raccomandazione 95/216/CE, che invitava gli Stati membri a migliorare la sicurezza degli impianti già in esercizio e che era richiamata nel Dm.
Confedilizia aveva accusato il Dm 23 luglio 2009 – in vigore dallo scorso 1 settembre – di introdurre adempimenti non previsti da normative dell’Unione europea. E il Tar Lazio ( sentenza 5413/2010, depositata il 1 aprile ) le ha dato ragione: anzitutto perchè non era stato chiesto il parere del Consiglio di Stato. Inoltre " la direttiva, se correttamente letta, ha imposto la soggezione alle prescrizioni da essa dettate solo per le operazioni di commercializzazione e di messa in servizio degli ascensori effettuate a partire dal 30 giugno 1999, mentre per quelle antecedenti ha lasciato liberi gli Stati membri di continuare ad applicare la normativa nazionale vigente nei rispettivi territori. Nè il necessario supporto normativo potrebbe essere individuato nella Raccomandazione n. 95/216/CE, al quale l’impugnato Dm fa espresso richiamo: perchè (…) non costituisce fonte di diritto, in quanto priva di carattere imperativo".
" Il nostro è un Paese strano – commenta Michele Mazzarda, presidente Anacam – se per un vizio di forma nella emanazione di un provvedimento si annullano delle disposizioni volte a garantire la sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno utilizzano ascensori. Restano comunque pienamente vigenti le norme di buona tecnica che consentono di adeguare la sicurezza degli impianti ".
Fonte: Saverio Fossati de Il Sole 24 Ore