Il Responsabile dell’attività ( amministratore del condominio ), come previsto dalle misure gestionali in vigore previste dalla nuova Normativa Antincendio, entrata in vigore il 6 maggio 2019 (D.M. 25/01/2019, che modifica il vecchio DM 16 Maggio 1987 n. 246/1987), deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione e come di seguito dettagliato:
Altezza antincendio compresa tra 12m e 24 m
Identifica le misure standard da attuare in caso di incendio;
Fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
Espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare , numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza , nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio come previsto sulle misure da attuare in caso di incendio;
Mantiene in efficienza i sistemi , dispositivi , attrezzature e le altre misure
antincendio adottate , effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli.
Altezza antincendio compresa tra 24m e 54 m
Predisposizione e verifica periodica della pianificazione di emergenza;
Informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle misure di antincendio preventive che essi devono osservare;
Mantiene in efficienza i sistemi , dispositivi , attrezzature e le altre misure
antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli .
Esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza , nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio; tali istruzioni dovranno essere redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell’assemblea dei condomini o qualora l’amministratore lo ritenga opportuno , potranno essere anche redatte in altre lingue, fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente.
Verifica per le aree comuni , dell’osservanza dei divieti , delle limitazioni e delle condizioni generali di servizio.
Adozione delle misure antincendio preventive:
• Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
• Mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
• Corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
• Riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
• Gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
• Valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.