Mediazione da sfruttare e potenziare per ridurre il carico giudiziario
Per Assonime, l’importanza dell’istituto trova ulteriore conferma nel recente DL 212/2011
La circolare Assonime n. 1 di ieri, 12 gennaio 2012, illustra i provvedimenti legislativi adottati dal Governo in materia di giustizia con la manovra finanziaria dell’estate 2011 (DL 98/2011 conv. L. 111/2011 e DL 138/2011 conv. L. 148/2011), con la recente Legge di stabilità (L. 183/2011) ed, infine, con il DL 212/2011 (attualmente ancora in fase di conversione).
Si tratta di una serie di misure – precisa Assonime – introdotte per migliorare la giustizia italiana nell’ambito di una più ampia opera di riforma del sistema giudiziario. Da un lato, misure volte allo smaltimento del carico giudiziario arretrato e, dall’altro, interventi per la riduzione della domanda di giustizia, superiore ad altri Paesi europei e definita da Assonime come “una delle anomalie italiane in materia”.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo ambito, Assonime ha dedicato una particolare attenzione alla mediazione, istituto introdotto proprio per diminuire il ricorso al contenzioso giudiziario. Secondo Assonime, infatti, le soluzioni alternative al giudizio ordinario rappresentano “uno degli strumenti da sfruttare e potenziare per deflazionare il carico giudiziario e ottenere una sempre più celere composizione delle controversie”.
Nello specifico, la nuova disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata introdotta dal DLgs. n. 28/2010, che ha, peraltro, abrogato espressamente la disciplina sulla conciliazione delle controversie in materia societaria (artt. 38-40 del DLgs. 5/2003).
Le nuove norme sulla mediazione finalizzata alla conciliazione sono entrate in vigore il 20 marzo 2010. Hanno fatto eccezione le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010), che hanno acquistano efficacia il 20 marzo 2011. Per l’obbligatorietà del preventivo tentativo di mediazione riguardante, però, le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stato previsto dal DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) un ulteriore rinvio a marzo del prossimo anno.
Con il DM 180/2010, modificato dal DM 145/2011, è stato inoltre emanato il regolamento attuativo contenente le disposizioni relative all’istituzione e alla gestione del Registro cui devono iscriversi tutti gli Organismi di mediazione e gli enti di formazione abilitati.
Infine, “l’importanza dell’istituto trova ulteriore conferma” – così Assonime nella circolare in oggetto – nel recente DL 212/2011, che ha apportato modifiche al DLgs. 28/2010 ai fini di assicurare il rispetto della disciplina e favorire il ricorso alla mediazione (si veda “Il DL sulla giustizia civile rafforza l’obbligo di mediazione” del 23 dicembre 2011).
Con il DL 212/2011, si tenta di favorire il ricorso alla mediazione
Una delle novità più significative del DLgs. 28/2010 è, in particolare, – continua Assonime – la previsione di ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010, ispirata a due esigenze fondamentali: esigenze di natura deflattiva, per ridurre il carico giudiziario, e esigenze di natura più di carattere sociologico, per favorire la cultura della mediazione stessa.
Proprio sull’applicazione dell’art. 5 citato, è tenuto a vigilare il capo dell’ufficio giudiziario (nuovo comma 6-bis, inserito dall’art. 12, comma 1, lett. a) del DL 212/2011), il quale deve anche adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, riferendone, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia.
Sempre in relazione alla mediazione obbligatoria, poi, è stato previsto che, con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero in quella successiva alla sospensione disposta in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento di mediazione di cui all’art. 5 del decreto stesso, senza giustificato motivo, al versamento di una sanzione. La sanzione è pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5 del DLgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del DL 138/2011 e, successivamente, dall’art. 12, comma 1, lett. b) del DL 212/2011).