La riforma del condominio ha espressamente esteso agli ascensori la disciplina dettata per la manutenzione delle scale, recependo di fatto l’orientamento espresso da numerose sentenze dei giudici di merito e togati.
Ecco cosa recita l’art. 1124 c.c. nella versione riformata: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.
Quindi, se nel regolamento di condominio nulla è previsto, è principio generale che le spese per il mantenimento e l’uso dell’ascensore (per la forza motrice, per esempio, per la manutenzione ordinaria, per la sostituzione delle funi e per la piccola manutenzione dell’impianto) vadano ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall’ascensore e per metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento.
Il nuovo testo specifica che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari “delle unità immobiliari a cui servono”. Questa formulazione potrebbe sciogliere un vecchio nodo giurisprudenziale sulla partecipazione dei condomini del piano terra, facendo prevalere la tesi che chi non usa l’ascensore non paga, nemmeno per la metà della spesa proporzionale ai millesimi di proprietà. Ma qui siamo nel campo dell’interpretazione della legge, che sul punto non è stata esplicita.
Quanto alle spese straordinarie, quali quelle per la ricostruzione totale o parziale dell’impianto o per la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, vanno sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.
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