Maggioranze
Se, in un condomìnio composto da più scale, i condòmini di una scala vogliono istallare l’ ascensore, la maggioranza per questa delibera deve essere calcolata considerando solo di condòmini della parte di edificio interessata al servizio che si vuole istituire (Tribunale di Milano, 12/4/1990).
In caso di ascensore esterno all’ edificio condominiale, l’ opera potrebbe contrastare con il decoro architettonico.
In ogni caso la costruzione può essere deliberata dalla maggioranza degli intervenuti all’ assemblea in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’ edificio in prima convocazione, un terzo dei partecipanti e 334 millesimi nella seconda.
In caso l’ istallazione avvenga a cura e spese soltanto di alcuni condòmini, è consigliabile acquisire l’ autorizzazione di tutti gli altri, per evitare possibili azioni legali per l’ alterazione del decoro architettonico dell’ edificio comune, oppure per la sottrazione di aria o di luce di alcuni appartamenti.
E’ opportuno, in questo caso, formalizzare con atto notarile presso la Conservatoria dei registri immobiliari l’ autorizzazione di qquei condòmini per i quali l’ innovazione comporti il mancato rispetto delle distanze legali, in modo, nel caso, di renderla opponibile agli eredi e anche ai futuri acquirenti.