L’usufruttuario detrae le spese di ristrutturazione
Ho l’usufrutto di un immobile la cui nuda proprietà è di mio figlio: sono stati effettuati lavori condominiali di ristrutturazione, che ho sempre pagato io; posso detrarre gli importi di questi lavori, ai fini delle agevolazioni fiscali, pur non essendo più io il proprietario, ma solo l’usufruttuario?
La risposta è affermativa.
Come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate in una circolare di qualche anno fa [1], la detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni [2] spetta, oltre che al proprietario o detentore dell’immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali appunto il nudo proprietario o l’usufruttuario.
Ciò vale anche per sia per le spese inerenti all’abitazione stessa che per quelle sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali e, quindi, richieste dall’amministratore di condominio secondo le rispettive quote di millesimi (sarà poi l’amministratore a fornire, a ciascun condomino la documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni in commento).
L’importante è che le spese siano effettivamente sostenute dall’usufruttuario, come risulta nell’attestazione rilasciata dall’amministratore condominiale sull’importo detraibile dai singoli condomini; difatti, detta attestazione deve necessariamente riportare anche il nome dell’avente diritto alla detrazione.
[1] Ag. Entrate, circolare n. 57/E/1998.[2] Art. 16bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014.
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