Quesito…
In un condominio – composto da appartamenti e locali commerciali/artigianali, sottostanti ai primi – a ultimazione dei lavori di costruzione dello stabile fu elaborata la tabella millesimale senza includere i locali commerciali.
I condòmini proprietari degli appartamenti non si sono mai opposti a tale situazione, ma, adesso che occorre effettuare lavori di ingente importo per lastrico solare, terrazzi condominiali e androne, occorre che alle spese partecipino tutti i proprietari.
Ma i proprietari dei locali commerciali si oppongono, adducendo che i loro immobili non sono inclusi in tabella e che essi non hanno mai concorso ad alcuna spesa. La pretesa di non pagare è lecita oppure è possibile imporre anche a loro il concorso alle spese condominiali?
Risposta…
L’ obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio (articolo 1123, comma 1, del Codice civile: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti ).
Posto ciò, l’ esenzione totale di uno o più condòmini dal pagamento di tutte le spese, salvo che non sia prevista in un regolamento condominiale di tipo contrattuale, o comunque sulla base dell’accordo fra tutti i condòmini, non è lecita.
Il fatto che alcune unità immobiliari non siano inserite nella tabella millesimale, a meno che la cosa non sia stata stabilita in base a una convenzione fra tutti i partecipanti il condominio, rappresenta un errore che [1] può comportare il ricorso al giudice per la sua modifica o integrazione, sempre che l’assemblea non deliberi in tal senso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio («Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio»).