Liti in condominio: notifica della citazione e astensione dalle spese legali
In caso di controversie condominiali sono diversi i problemi che si devono affrontare. In questo breve articolo ne esamineremo due piuttosto ricorrenti: quello relativo al soggetto/soggetti a cui notificare la citazione e – problema ancora più sentito in ambito assembleare – quello della eventuale astensione dalle spese legali per il condomino che abbia dissentito dalla lite.
Il caso è tipico: quello di una controversia insorta tra il condominio e un gruppo di proprietari. In questo caso, se la minoranza impugna la delibera, deve essere chiamato in causa il condominio rappresentato dall’amministratore, oppure bisogna chiamare in causa, uno per uno, tutti i condòmini che hanno votato quella delibera?
La prima è la soluzione abbracciata dalla Cassazione a sezioni unite [1]. In materia di uso della cosa comune, infatti, la legittimazione a stare in giudizio (i giuristi la chiamano “legittimazione passiva processuale”) può essere concessa dall’assemblea all’amministratore, in rappresentanza del condominio. La citazione andrà pertanto notificata a lui.
Infatti, il codice civile [2] prevede che l’amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. In ogni caso egli è tenuto a dare, senza indugio, notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri [3].
Per quanto riguarda, invece, il secondo problema, di recente è intervenuta una sentenza risolutiva della Cassazione [4], secondo la quale la possibilità che il codice civile [5] consente al condomino di dissentire dalla delibera assembleare per separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza (ossia per le spese processuali), non si applica in relazione alle spese di lite tra condominio e condomino. Pertanto, se la lite è tra condòmini e condominio, non è possibile astenersi. Nel caso in cui un condomino dovesse rifiutarsi di pagare quanto deve, si può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Infatti, nell’ipotesi di controversia tra condomini, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro. Con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare (nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore).
[1] Cass. S.U. sent. n. 18331 del 6.08.2010.[2] Art. 1131 co. 2, cod. civ.
[3] Ex art. 1131, 2 e 3 co., cod. civ..
[4] Cass. sent. n. 13885 del 18.06.2014. Ecco le parole della Suprema Corte: “Nella lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell’art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l’art. 1101 c.c., richiamato dall’art. 1139 c.c.”.
[5] Art. 1132 cod. civ.
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