Da quest’anno, nei modelli di dichiarazione, l’imposta municipale sostituirà la vecchia ICI
Con il Decreto Monti (art. 13 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011), rispetto a quanto era stato previsto dal Decreto sul federalismo fiscale municipale di cui al DLgs. n. 23/2011, è stata anticipata “in via sperimentale” l’entrata in vigore dell’imposta municipale (cosiddetta IMU) al 1° gennaio 2012.
Tale imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l’ICI, nonché l’IRPEF e le relative addizionali dovute sugli immobili non locati.
Sono tassati con l’IMU sperimentale i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, le aree fabbricabili e i terreni agricoli situati in Italia (sono tassati a prescindere dall’uso cui sono destinati, salvo che siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).
Nel modello 730/2012, relativo ai redditi 2011, debutta quindi l’IMU.
Salvo future proroghe, la presentazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2012 se il modello è presentato al proprio sostituto d’imposta, oppure entro il 31 maggio se il 730 è presentato a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro).
Credito IRPEF utilizzabile in compensazione per pagare l’IMU
Nel quadro I quest’anno troveremo l’IMU al posto della vecchia ICI. Tale quadro potrà essere compilato da coloro che scelgono di utilizzare l’eventuale credito che emergerà dal modello di dichiarazione per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F24.
Il credito che risulterà dal 730 potrà essere utilizzato per il pagamento dell’IMU interamente, oppure soltanto in parte. Nel primo caso, dovrà essere barrata la casella 1 del quadro I, nel secondo caso dovrà essere indicato nella casella 2 l’importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell’IMU dovuta (il credito, infatti, potrà essere uguale o meno a quanto dovuto per l’acconto e/o per il saldo IMU, che dovranno essere versati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2012 e il 16 dicembre 2012).
Si ricorda che, qualora il contribuente scelga di utilizzare in compensazione il credito risultante dal 730, il modello F24 dovrà essere compilato e presentato per il pagamento alla banca o all’ufficio postale anche nel caso in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale sia uguale a zero.
Se la dichiarazione viene presentata in forma congiunta, inoltre, i coniugi potranno scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell’IMU dovuta da ciascuno di essi. Non è consentito, infatti, utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’IMU dovuta dall’altro coniuge.
Se il contribuente presenta il modello 730 integrativo, invece, si dovrà fare attenzione a come era stato compilato il quadro I nel modello originario. Potremmo trovarci di fronte a due possibilità:
– nel modello 730 originario è stato compilato il quadro I ed entro la data di presentazione del modello 730 integrativo è già stato utilizzato, in compensazione nell’F24, il credito che risulta dalla dichiarazione originaria: in questo caso, nel quadro I del modello 730 integrativo si dovrà indicare un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione;
– nel modello 730 originario non è stato compilato il quadro I, oppure è stato compilato ma il credito risultante non è stato utilizzato: il quadro I del modello integrativo potrà non essere compilato o compilato in modo diverso rispetto a quello originario.