Limiti ad installazione di impianti di videosorveglianza
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con una recente newsletter, n. 372 del 19 aprile 2013, ha diffuso alcuni importanti provvedimenti. Rilevante appare la precisazione effettuata in merito all’utilizzo di alcune telecamere che vanno ben oltre la mera registrazione di immagini. Il Garante, dando l’assenso all’utilizzo ha comunque imposto come elemento imprescindibile ilrispetto della privacy. Tale “apertura” potrebbe avere dei risvolti in per l’installazione di telecamere in ambito condominiale. Vediamo come.
Alcune perplessità. L’installazione di telecamere nell’ambito di edifici condominiali ha sempre creato qualche perplessità. Non a caso la giurisprudenza si è occupata più volte della questione della videosorveglianza in condominio. Basti citare, per esempio, il Tribunale di Varese, -ordinanza del 16 giugno 2011 – che ha accolto l’orientamento espresso da Cass. pen., n. 44156/2008 – ed ha disposto la rimozione dell’impianto, la cui installazione non era stata decisa dall’organo assembleare, essendo stato lo strumento posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza. Secondo il giudice, sebbene l’installazione non integri una fattispecie penale, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti (il diritto alla riservatezza), la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l’accordo di tutti i comproprietari. Inoltre, la pronuncia, in più passaggi, ribadisce che la materia non è regolamentata, rendendosi auspicabile un intervento del legislatore.
L’art. 1122-ter cod. civ. ed il nodo della riforma. Il Riformatore ha sciolto le incertezze interpretative espresse in sede giurisprudenziale, chiarendo alcuni punti:
la videosorveglianza rientra nei poteri dell’assemblea;
L’assemblea potrà decidere a maggioranza;
l’amministratore di condominio, dal canto suo, munito della previa deliberazione assembleare, dovrà però adottare tutte le cautele allo scopo dettate dal Provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010:
sarà necessario apporre il cartello informativo, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore);
individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento;
in caso di inadempienza a tali prescrizioni, ne potranno derivare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre che richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Con la riforma si superano, normativamente, i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini: a fronte di problemi di tutela della riservatezza e di un vero e proprio vuoto legislativo, che rendeva impossibile l’installazione di sistemi di controllo in assenza di un accordo unanime tra tutti i condomini.
Telecamere intelligenti contro i vandali. Ad ottimizzare ancor di più l’utilizzo delle telecamere al fine di una ulteriore tutela della riservatezza è ulteriormente intervenuto il Garante ha autorizzato il Comune di Bergamo ad installare alcune telecamere che rilevano quando un soggetto permanga per troppo tempo in un determinato spazio. Dopo 30 o 60 secondi, in base ai vari luoghi identificati, viene avvertita la polizia, che può così verificare i motivi della permanenza. La finalità è quella di evitare atti vandalici. L’Autorità ha evidenziato che tale sistema «non comporta in concreto un pregiudizio rilevante per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in quanto, nel rilevare la presenza prolungata degli interessati nell’area adiacente i monumenti e le sedi istituzionali, ha come unico effetto quello di richiamare l’attenzione dell’operatore di polizia addetto alla centrale operativa, al fine di favorire un tempestivo intervento».
Il Comune deve però dare corretto avviso ai cittadini sulle modalità di funzionamento del nuovo sistema di rilevamento e deve avere cura di controllare adeguatamente l’acceso a tali registrazioni, che devono peraltro essere conservate per tempi limitati.
Il monito lanciato dal Garante, potrebbe per alcuni versi, applicarsi anche in ambito condominiale ,a fine di poter concretamente contemperare diversi interessi: da un lato il diritto alla riservatezza dei residenti e dall’altro la tutela e la salvaguardia del patrimonio condominiale nei confronti di eventuali atti vandalici.
di Ivan Meo