Liberi di usare il tetto dell’edificio per i pannelli fotovoltaici
Se il proprietario di un appartamento vuol montare dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale per sfruttare l’energia rinnovabile, l’assemblea di condominio non può impedirglielo.
Al massimo può imporgli modalità alternative per l’esecuzione del progetto, a condizione che a votare ciò sia la maggioranza dei partecipanti al condominio e, contemporaneamente, i due terzi del valore dell’edificio.
Il principio si trova scritto in una recente sentenza del Tribunale di Milano [1].
La riforma del condominio – ricordano i giudici meneghini – ha introdotto un nuovo articolo all’interno del codice civile [2] che consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare o su qualsiasi altra idonea superficie comune oltre, che, ovviamente, sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Si tratta di un diritto che spetta a ciascun condominio, senza bisogno di chiedere preventive autorizzazioni agli altri condomini o all’assemblea o all’amministratore.
Tuttavia, l’assemblea, se intende imporre al condomino installatore delle particolari modalità per l’esecuzione dei lavori o delle cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, deve adottare una delibera a maggioranza qualificata (secondo le percentuali dette sopra).
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Allo stesso modo, sarebbe del tutto nulla la delibera adottata che neghi una precedente autorizzazione perché l’assemblea non ha la facoltà di bloccare tali lavori, così come non deve autorizzarli.
La nuova disposizione è, infatti, rivolta proprio a facilitare il ricorso all’energia pulita e ridurre i consumi e la bolletta elettrica.
Danno al decoro architettonico dell’edificio?
Posto che, in via generale, la previsione di tale diritto all’interno del codice civile implica che, in astratto, secondo il legislatore detti impianti fotovoltaici non implicano una lesione del decoro architettonico del palazzo, qualora, invece, nel caso concreto, ciò dovesse essere contestato al condomino installatore, l’assemblea dovrebbe comunque darne prova.
[1] Trib. Milano, sent. n. 11707/14.[2] Art. 1122 bis cod. civ., secondo e terzo comma, il quale recita nel seguente modo: “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
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