Le tabelle millesimali, se sono state approvate da TUTTI i proprietari, si devono utilizzare per suddividere le spese comuni, secondo i parametri che i tecnici hanno ritenuto di utilizzare.
1) le spese inerenti la riparazione del lucernario, la manutenzione, illuminazione e pulizia delle scale;
Riparazione del lucernario: Si usa la tabella della proprietà.
Illuminazione e pulizia delle scale: Per illuminazione o tabella delle proprietà o 50% proprietà e 50% altezza.
2) rifacimento corrimano per il secondo piano in quanto mancante, pitturazione ringhiera scalinata, tinteggiatura androne e scalinata, pitturazione portone androne;
Si usa la tabella dei millesimi di proprietà.
3) le spese inerenti la riparazione dei terrazzi (si precisa che l’abitazione “F” non è incolonnata al terrazzo e presumo che non debba partecipare alle spese di riparazione);
Per il terrazzo, per ciò che ricopre la parte comune, si applica la disciplina dell’ articolo 1126 del codice civile, che prevede che, quando l’ uso dei lastrici solari, o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’ uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico.
Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’ edificio, o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione del piano di ciascuno.
4) le spese inerenti i tetti per la colonna “A” tenuto conto che la copertura dei piani sottostanti è costituita per il 50% circa dal terrazzo a livello di proprietà esclusiva dell’inquilino del secondo piano e per il restante 50% dai tetti. Inoltre due stanze dell’inquilino del secondo piano sono poste su entrambi gli androni;
Per i tetti, per ciò che ricopre la parte comune, si applica la disciplina dell’ articolo 1126 del codice civile, che prevede che, quando l’ uso dei lastrici solari, o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’ uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico.
Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’ edificio, o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione del piano di ciascuno.
5) le spese inerenti ai tetti per la colonna “B” tenuto conto che l’abitazione “F” posta al piano terra è totalmente coperta dai tetti, mentre la cartolibreria e l’appartamento del primo piano oltre ai tetti hanno per copertura il terrazzo a livello ad uso esclusivo dell’inquilino del secondo piano. Inoltre una stanza dell’inquilino del primo piano è posta sull’androne della strada principale;
Le spese inerenti ai tetti, per ciò ricopre la parte comune, si applica la disciplina dell’ articolo 1126 del codice civile, che prevede che, quando l’ uso dei lastrici solari, o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’ uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico.
Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’ edificio, o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione del piano di ciascuno.
6) trattandosi di spese deducibili in base alla normativa vigente, il singolo inquilino le può riportare nella dichiarazione dei redditi dato che la maggioranza degli inquilini si rifiuta di costituire il condominio?
No. è il condòmino che ha diritto alla detrazione prevista dalla legge, in caso si osservi la procedura prevista per ottenere la detrazione.
7) Per quanto mi riguarda, i miei genitori hanno donato l’appartamento a me e a mia sorella riservandosi l’usufrutto e pertanto abbiamo il couso dello stesso. In questo caso chi deve approvare e sottoscrivere le tabelle millesimali e chi può portare in detrazione le spese di manutenzione? Preciso che mia sorella in quanto sposata ha un altro domicilio anche se di fatto dal 2006 vive con noi in quanto i nostri genitori hanno bisogno di assistenza continua.
Le tabelle millesimali le deve firmare il proprietario dell’ immobile.
Le detrazioni fiscali sono di competenza dell’ usufruttuario, ossia di chi sostiene le spese straordinarie.
NOTA BENE
Il titolo sufficiente e necessario affinchè i condòmini siano obbligati al pagamento delle spese comuni è la delibera di assemblea regolarmente approvata.
In assenza di questo documento ogni condòmino può rifiutarsi di pagare eventuali oneri condominiali che venissero richiesti dall’ amministratore, o da altro soggetto che manifestasse le medesime funzioni.