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Le parti comuni ed il nuovo articolo 1117

Le parti comuni ed il nuovo articolo 1117

La disciplina introdotta dalla Legge 220/2012 non ha rivoluzionato l’assetto normativo che regola il condominio, ma le modifiche apportate, talvolta più di forma che di sostanza, hanno il pregio di rendere le norme più attuali e aderenti alla realtà.

Lo stesso concetto di condominialità trova una nuova declinazione nel novellato art. 1117 c.c. e nei nuovi artt. 1117-bis e 1117-ter. Non siamo di fronte ad una svolta epocale, ma certo alla vigilia di un’esperienza unica nell’ambito della quale i professionisti coinvolti – amministratori, avvocati , magistrati e tecnici – avranno modo di cimentarsi per trarre il meglio.
(articolo tratto dalla rivista Immobili & Proprietà, Ipsoa Editore)

La legge 11 dicembre 2012, n. 220 non ha modificato l’inquadramento e il fenomeno condominio continua ad essere regolato dagli artt. da 1117 a 1139 c.c. Il concetto di “condominio” va dunque ancora ricercato nell’ambito del diritto di proprietà nella particolare forma che assume quando esso appartiene in comune a più persone, nella peculiare situazione in cui accanto alle proprietà esclusive esiste una comproprietà forzosa di tutti i singoli proprietari su alcune parti o elementi strutturali della costruzione indispensabili per il godimento della proprietà individuale.

Si può affermare che il condominio si sostanzia nella relazione di accessorietà delle parti comuni con le porzioni di proprietà esclusiva: questa accessorietà indica il carattere complementare rispetto ai beni di proprietà individuale ed altresì la connessione materiale tra loro esistente. Il condominio è quindi una particolare forma di comunione e la relazione di accessorietà costituisce il fondamento tecnico dell’attribuzione del diritto di condominio ex art. 1117 c.c.

Anche dopo le modifiche la condominialità è dunque la situazione che viene ad esistenza di fatto allorquando coesistono porzioni di proprietà esclusiva e di proprietà in comunione tra i proprietari delle stesse: ciò che costituisce il condominio è proprio la peculiare condizione in cui si trovano due o più proprietà individuali al cui servizio sono posti altri beni e servizi indispensabili all’uso e al godimento delle porzioni esclusive da parte di tutti i proprietari.

Fonte Avv. Mariagrazia Monegat – Avvocato in Milano
http://news.attico.it/2013/05/23/riform … colo-1117/

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