Le nuove regole in materia di deleghe
Nelle assemblee del nostro condominio alcuni proprietari vengono con un elevato numero di deleghe e, in questo modo, determinano la, volontà assembleare. La riforma ha dettato disposizioni nuove sul punto?
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è intervenuto in materia di deleghe. Il primo comma ha specificato che esse devono avere la forma scritta. Il presidente dell’assemblea non potrà più accettare deleghe verbali, nemmeno quando all’adunanza intervengano il coniuge o uno dei figli non proprietari.
Nulla vieta, però, che la delega non si riferisca a una sola assemblea, ma che sia generica e tenuta agli atti dall’amministratore. La riforma ha previsto anche un limite: se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. La lettura della norma porta però a notare che due limiti (teste e millesimi) devono sussistere congiuntamente. Con questa interpretazione la delega in questione dovrà essere ritenuta valida. Sarà sempre vietato conferire deleghe all’amministratore.
La Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ha ritenuto annullabili le delibere assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea (Cassazione civile, 1° maggio 2009, n. 10816). Ne consegue che, in caso di delega rilasciata in violazione di tali princìpi, la delibera viene sanata se non vi è impugnazione entro 30 giorni. La nuova disposizione produce i suoi effetti anche nei confronti di quei regolamenti che prevedono diversamente. Infatti, l’articolo 72 delle disposizioni di attuazione annovera l’articolo 67 tra le norme inderogabili. La questione non si pone per il regolamento approvato dall’assemblea, che certamente non può derogare agli articoli citati.
Qualche problema, invece, si è presentato in giurisprudenza circa il regolamento di natura contrattuale che preveda deroghe in materia. Il regolamento contrattuale può essere di origine esterna (predisposto dal costruttore-venditore e accettato da tutti negli atti di acquisto) o di origine interna (approvato all’unanimità dai condomini). La Suprema corte, comunque, è intervenuta affermando che nemmeno il regolamento contrattuale può derogare alle disposizioni dichiarate inderogabili (Cassazione civile, 29 settembre 2011, n. 19893). L’impossibilità di deroga trova quindi applicazione anche per i regolamenti in vigore al 18 giugno 2013.
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