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Le nuove regole in materia di deleghe

Le nuove regole in materia di deleghe

Nelle assemblee del nostro condominio alcuni pro­prietari vengono con un eleva­to numero di deleghe e, in que­sto modo, determinano la, vo­lontà assembleare. La riforma ha dettato disposizioni nuove sul punto?

L’articolo 67 delle disposi­zioni di attuazione del Codice civile è intervenuto in mate­ria di deleghe. Il primo com­ma ha specificato che esse de­vono avere la forma scritta. Il presidente dell’assemblea non potrà più accettare dele­ghe verbali, nemmeno quan­do all’adunanza intervenga­no il coniuge o uno dei figli non proprietari.

Nulla vieta, però, che la delega non si rife­risca a una sola assemblea, ma che sia generica e tenuta agli atti dall’amministratore. La riforma ha previsto an­che un limite: se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. La lettura della nor­ma porta però a notare che due limiti (teste e millesimi) devono sussistere congiunta­mente. Con questa interpreta­zione la delega in questione dovrà essere ritenuta valida. Sarà sempre vietato conferire deleghe all’amministratore.

La Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ha ritenuto annullabili le deli­bere assunte in violazione di prescrizioni legali, conven­zionali, regolamentari, atti­nenti al procedimento di con­vocazione o di informazione dell’assemblea (Cassazione civile, 1° maggio 2009, n. 10816). Ne consegue che, in ca­so di delega rilasciata in viola­zione di tali princìpi, la delibe­ra viene sanata se non vi è im­pugnazione entro 30 giorni. La nuova disposizione pro­duce i suoi effetti anche nei confronti di quei regolamenti che prevedono diversamente. Infatti, l’articolo 72 delle dispo­sizioni di attuazione annovera l’articolo 67 tra le norme inde­rogabili. La questione non si pone per il regolamento ap­provato dall’assemblea, che certamente non può derogare agli articoli citati.

Qualche pro­blema, invece, si è presentato in giurisprudenza circa il rego­lamento di natura contrattua­le che preveda deroghe in ma­teria. Il regolamento contrat­tuale può essere di origine esterna (predisposto dal co­struttore-venditore e accetta­to da tutti negli atti di acqui­sto) o di origine interna (ap­provato all’unanimità dai con­domini). La Suprema corte, co­munque, è intervenuta affer­mando che nemmeno il rego­lamento contrattuale può de­rogare alle disposizioni dichia­rate inderogabili (Cassazione civile, 29 settembre 2011, n. 19893). L’impossibilità di dero­ga trova quindi applicazione anche per i regolamenti in vi­gore al 18 giugno 2013.
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