Avv. Valeria Zeppilli scrive…
Ad oggi nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che obblighi il condominio a stipulare una polizza di assicurazione.
Pertanto, essa è assolutamente facoltativa, salvo il caso in cui sia il regolamento condominiale a renderla obbligatoria.
La polizza globale fabbricati
La stipula di una polizza che tuteli il condominio dalla responsabilità civile è tuttavia sempre consigliabile.
Essa, generalmente, assume il nome di polizza globale fabbricati e tutela il condominio da tutti i possibili danni che possono derivare dai beni condominiali: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un calcinaccio cada dalla facciata dall’edificio colpendo e danneggiando i passanti o i veicoli che si trovano parcheggiati o a transitare lungo la strada.
Spesso la polizza fabbricati tutela non solo per i danni arrecati a terzi, ma anche per quelli che subisce il condominio stesso.
Gli eventi assicurati, in sostanza, possono essere pochi o molti, a seconda delle offerte delle compagnie e dei rischi rispetto ai quali si ritenga opportuno garantirsi.
La delibera per la stipula del contratto
Se l’assicurazione è prevista come obbligo dal regolamento condominiale, l’amministratore potrà provvedere alla sua stipula senza necessità di un’apposita delibera.
In caso contrario, la decisione di assicurare il condominio va deliberata dall’assemblea e solo in forza di tale delibera l’amministratore potrà validamente sottoscrivere il relativo contratto.
Le maggioranze sono quelle previste in via generale per le deliberazioni dall’articolo 1136 del codice civile, in quanto la legge nulla dispone a riguardo.
Laddove la delibera assembleare manchi ma l’amministratore stipuli comunque un contratto per l’assicurazione del condominio, questo si considera invalido e l’amministratore ne è responsabile tanto nei confronti dei condomini quanto nei confronti dell’assicurazione.
Tuttavia, è ben possibile che l’assemblea decida di ratificare il contratto secondo le modalità previste dall’articolo 1399 del codice civile, quindi con l’ osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto e con effetto retroattivo.
L’ assicurazione dell’amministratore
L’ assicurazione del condominio non va confusa con quella dell’amministratore.
L’ oggetto, infatti, è completamente diverso, in quanto quest’ultima riguarda esclusivamente la responsabilità civile professionale, ovverosia quella derivante dagli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Con riferimento ad essa occorre peraltro precisare che, benché non sia obbligatoria per legge, in ogni caso può divenire un presupposto indispensabile per poter ottenere l’incarico.
Infatti, a seguito della recente riforma del condominio, l’assemblea può validamente subordinare la nomina dell’amministratore alla circostanza che esso sia in possesso di una polizza per la responsabilità professionale, della quale deve farsi carico a proprie spese.