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L’amministratore sceglie il portiere

L’amministratore sceglie il portiere

Nel nostro condominio, qualche anno fa, è stato sostituito il portiere, che è andato in pensione, con un suo figlio, senza che sia stato deciso nulla dall’assemblea. Tale avvenuta sostituzione è stata comunicata ai singoli condomini con una nota scritta dell’amministratore. A quale azione potrebbe essere esposto l’amministratore che ha ignorato l’assemblea? Nando da Vicenza

Preliminarmente, occorre distinguere tra l’istituzione del servizio di portierato, intesa come decisione relativa alla creazione o alla riattivazione del servizio di portineria, nonché alla scelta del sogget­to più idoneo a ricoprire il relativo ruolo, riservate all’assemblea – anche, perché è bene ricordare che con l’istituzione del relativo servizio si inciderà sulle obbli­gazioni patrimoniali dei condomini, in merito al paga­mento della retribuzione e degli oneri contributivi con­seguenti – e la pura e semplice nomina del portiere, qua­le attività di ordinaria amministrazione, tesa alla mi­gliore utilizzazione e svolgimento del servizio comune che, incontestabilmente, rientra nei compiti dell’ammi­nistratore.

Infatti, in merito a questo ultimo aspetto, si ricordi che tutto ciò che inerisce alle vicende personali del portiere è demandato all’amministratore del condo­minio, il quale ha il compito di provvedere direttamen­te alla relativa regolamentazione nell’interesse comu­ne, in modo da garantire alla generalità degli interessa­ti l’esercizio di un’attività rispondente alle esigenze del­la vita dello stabile, ex articolo 1130, 1° comma, n. 2 – il cui contenuto è sostanzialmente rimasto invariato, an­che dopo la legge di riforma n. 220/2012 – in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente e alla con­trattazione collettiva.

Da quanto appena esposto e in merito alla questione pro­spettata, sembra che nessuna azione possa essere propo­sta nei confronti dell’amministratore, in quanto: la circo­stanza che per tre anni i condomini non hanno sollevato alcuna eccezione in merito alla nomina/sostituzione dell’attuale portiere ha fatto sì che divenisse lecita l’as­sunzione per "facta concludentia", ossia per averla rico­nosciuta nei fatti con il proprio silenzio; inoltre, visto che il rapporto economico (che andrà ad incidere pro quota nei confronti di ciascun condomino) è disciplina­to dal Ccnl, nessuna responsabilità può essere sollevata nei confronti dell’amministratore.

Comunque, è bene ricordare che l’assemblea – organo primario del condominio – ha il potere di revocare la no­mina o chiederne il licenziamento, quando la maggio­ranza dei condomini non condivide le scelte del l’ammi­nistratore o, comunque, non è soddisfatta del servizio espletato dal portiere.
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