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L’amministratore interviene sul lastrico di uso esclusivo

L’amministratore interviene sul lastrico di uso esclusivo

– “Dal lastrico solare piove acqua.”
– “Rivolgetevi a chi ne ha l’uso esclusivo”.

Non è così che deve rispondere l’amministratore di condominio a chi si lamenta delle infiltrazioni di umidità provenienti dal tetto. E questo perché, anche se il lastrico è in uso esclusivo a un solo condomino, esso svolge pur sempre una funzione di interesse comune che è quella di copertura dello stabile.

Per cui l’eventuale danneggiamento alle proprietà sottostanti e alle parti comuni non può che rientrare tra le competenze dell’amministratore, tenuto per legge a tutelare l’edificio. Risultato, l’amministratore si deve muovere con urgenza a controllare la manutenzione del lastrico, in quanto ne ha un vero e proprio obbligo di custodia [1] anche quando la relativa superficie è attribuita in uso esclusivo: l’amministratore, dunque, deve intervenire appena è raggiunto dalla segnalazione di infiltrazioni d’acqua.

È quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale di Milano [2].

Le spese

Quanto alle spese, esse dovranno essere ripartite secondo il regolamento condominiale o, se nulla prevede, secondo i criteri stabiliti dalla legge. E quest’ultima stabilisce che un terzo vada a chi ha l’uso esclusivo del terrazzo mentre gli altri due terzi ai condomini sottostanti secondo millesimi (leggi “Come ripartire la spesa per il terrazzo o lastrico solare”).

[1] Ex art. 2051 cod. civ.
[2] Trib. Milano, sent. n. 12360/14.
http://www.laleggepertutti.it/86352_lam … -esclusivo

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