La tutela del consumatore/condominio avverso le clausole vessatorie
Al contratto concluso tra amministratore di condominio e professionista va applicata la normativa a tutela del consumatore e le sue clausole sono necessariamente sottoposte a valutazione circa la loro vessatorietà.
Questo è quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Fermo con una sentenza del 26 giugno scorso, precisando che l’amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini e non del condominio, ente privo di una personalità giuridica distinta dai partecipanti.
Nei confronti dei condomini/consumatori si applica quindi la tutela prevista dal d.lgs. n. 206/2005, con la conseguenza che le clausole generali dei contratti sottoscritti con professionisti vanno sottoposte a verifica circa la loro vessatorietà.
A tal fine, secondo la normativa di legge assumono rilievo la natura del bene o del servizio oggetto del contratto e le altre clausole contrattuali.
Sulla base di tali presupposti sono da ritenersi vessatorie, a fronte dell’operatività del meccanismo del tacito rinnovo, le clausole che prevedono un termine di disdetta dal contratto molto anticipato rispetto alla scadenza, nella specie di 120 giorni.
Ciò, perlopiù, tenuto conto che, nel caso esaminato, tale gravoso svantaggio per i consumatori non trovava bilanciamento in previsioni in grado di compensarlo, come ad esempio la possibilità di recedere con congruo preavviso successivamente al tacito rinnovo, oltretutto considerando l’eccezionale ampiezza della clausola di durata ventennale.
Evidente è la forte sperequazione che simili clausole comportavano in danno del condominio.
Riconosciuto il diritto al recesso del condominio, considerate come non apposte le clausole abusive (a fronte dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 1671 c.c. in combinato con l’art. 1373 c.c., che disciplinano, rispettivamente, il recesso dall’appalto e il recesso da ogni contratto) e in mancanza di una prova del danno subito dall’appaltatore in seguito all’anticipata risoluzione del committente, nessun indennizzo è stato ritenuto spettante al professionista.
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