La riparazione dei muri maestri e delle facciate
La facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicché, nell’ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni.
Conseguentemente, le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà. Cassazione civile sez. II, 30 gennaio 1998, n. 945.
Salva diversa previsione del regolamento di condominio di natura contrattuale, le spese di manutenzione o rifacimento della facciata fanno carico a tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà (art. 1123, 1° co., c.c.), a nulla rilevando, ai fini della ripartizione, la circostanza che le singole proprietà esclusive non confinino con la facciata o parte di facciata da riparare o, addirittura, non ne utilizzino affatto i muri, come avviene, ad esempio, per i locali sotterranei.
Vanno, altresì, ripartite fra tutti i condòmini, sempre in proporzione ai millesimi di proprietà, le spese di manutenzione e rifacimento dei frontalini, che si devono considerare parti comuni perché costituenti, sul piano estetico, elementi decorativi dei balconi e, più in generale, dell’intera facciata dell’edificio.