La revisione delle tabelle millesimali può avvenire anche a maggioranza
La revisione delle tabelle millesimali di un condominio non necessita dell’unanimità dei consensi essendo sufficiente anche la maggioranza. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11387/2013 che ha confermato il nuovo orientamento delle sezioni Unite inaugurato nel 2010 con la pronuncia 18477.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 1136 del codice civile.
Le tabelle, infatti, sono allegate al regolamento condominiale il quale viene approvato dall’assemblea a maggioranza.
Ne consegue che anche le tabelle devono essere approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. Questa modalità di approvazione, peraltro, non comporta inconvenienti nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, sena limiti di tempo, la revisione ex articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Una ulteriore conferma della bontà di questo indirizzo arriva anche, ha concluso il collegio, dal legislatore che nella legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220, in vigore dal prossimo 18 giugno) ha recepito sostanzialmente questo indirizzo.
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