X

La delibera si impugna con atto di citazione

La delibera si impugna con atto di citazione

Avv. Dolce Rosario scrive…

Il vecchio articolo 1137 cod. civ. prevedeva che contro le deliberazione contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condominio dissenziente poteva fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospendeva l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione era ordinata dall’autorità stessa.
La norma, durante la sua lunga vigenza,ha destato notevoli dubbi interpretativi, circa l’esatta forma che doveva rivestire l’atto giudiziario con il quale esercitare l’azione di impugnazione della delibera assembleare.

Si è così reso necessario un intervento dirimente da parte della Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite,nella sua funzione nomofilattica. Al fine di garantire l’osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l’unità del diritto,il Giudice di legittimità ha stabilito –con la sentenza 14.04.2011 n° 8491 – che: “L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”.

A quanto pare, l’interpretazione fornita dal Giudice di Legittimità ha poi convinto anche il Legislatore.

E’ inammissibile l’impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso.

Nel novellato articolo (dalla legge 220/2013) non si fa più riferimento al termine“ricorso”; inoltre,dal punto di vista funzionale, l’azione di impugnativa della delibera viene scorporata da quella cautelare,volta a chiedere l’inibizione dell’efficacia esecutiva (sospensione, vedi ultimo comma art. 1137 cod. civ.).

Il caso.

Gli effetti della nuova norma sono stati dirompenti sul piano pratico. E’ così successo che un condòmino di Cremona abbia impugnato con “ricorso”(non con un atto di citazione) una delibera assembleare, al fine di far valere un vizio che ne avrebbe importato l’annullabilità (sulla differenza tra nullità e annullabilità si confronti la S entenza 4806/05 delle Sezioni Unite civili, Corte di Cassazione).

La differenza tra i due tipi di atti introduttivi si coglie fondamentalmente nella “vocatioin ius”. Mentre il ricorso (art. 125 cpc) si deposita all’autorità giudiziaria, la quale, presane visione, emette in calce un decreto con la fissazione dell’udienza ed onera il ricorrente a notificarlo all’altra parte entro un termine preciso (a pena d’inefficacia).

La citazione va invece notificata direttamente alla controparte, con l’indicazione in essa della data dell’udienza a cui questi sarà tenuta a comparire, ovvero con la precisazione del tempo occorrente per costituirsi preliminarmente in giudizio (art. 163 cpc).

La decisione.

Sulla scorta dei superiori insegnamenti, il Tribunale di Cremona con Sentenza 23.01.2014, n. 37 ha dichiarato inammissibile l’azione di gravame presentata dal condòmino. In punto, risulta utile riportare l’iter argomentativo addotto; ed invero: “[…] considerato che, dunque, senza dubbi ormai si può affermare (come ha già fatto il tribunale di Milano in data 21.10.2013) dell’art. 163 c.p.c. che l’impugnazione delle delibere assembleari va proposta mediante atto di citazione e non ricorso …ritenuto che nemmeno può operare, in questo caso, il principio di conservazione degli atti processuali (poiché l’atto non può, comunque, raggiungere lo scopo cui è destinato, ex art. 156 ultimo comma c.p.c., pena la completa abdicazione del generalissimo principio di congruità delle forme allo scopo o della strumentalità delle forme che costituisce la stessa ratio della disciplina che il codice di rito dedica – per usare le stesse parole usate dal legislatore nell’intitolare il Capo I del Titolo dedicato agli atti processuali – alle “forme degli atti e dei provvedimenti”), né può operare il meccanismo sanate di cui all’art. 164, comma 2, c.p.c. (poiché esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e poiché manca totalmente l’indicazione di una udienza di comparizione, e non solo l’avvertimento precisto dal n. 7) dell’art. 163” di cui al comma dell’articolo in questione)”.

In conclusione, si può ben chiosare con la massima: la “forma è sostanza”! Occorre, pertanto, prestare massima attenzione all’atto prescelto per impugnare una delibera assembleare, atteso che, come visto sopra, la giurisprudenza sembra orami granitica nel ritenere inammissibile (con pronuncia “da emettersi de plano”) ogni azione esperita a mezzo di ricorso, in luogo dell’atto di citazione. Di contro, si potrà utilizzare la forma del ricorso soltanto per le azioni cautelari tese ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera assembleare.
http://www.condominioweb.com/attenzione … z38qWKgogg

grandeindio:
Related Post

Questo sito web utilizza i cookies.