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La categoria degli amministratori vale zero

Dal web riporto questa riflessione… La categoria degli amministratori vale zero!

Settimana pesante anche extra lavoro e mi tolgo qualche sassolino. Ci sono cose che solo gli amministratori di condominio hanno visto e sentito. Abbiamo responsabilità e gestiamo soldi ( pochi o tanti) non nostri e abbiamo contatti con persone di qualunque etnia. Ma la nostra categoria vale zero anche quando cerchi una badante e l’agenzia badanti (ben pagata ma con fatturato 2022 assurdo) ti propone gente “selezionata” mettendo annunci tramite agenzia del lavoro senza nemmeno sapere chi assume e se fai domande mirate per capire se la persona è giusta (competenze basilari), sei etichettata come una persona che discrimina “….Chi mi conosce sa che non è così. Nel frattempo ci sono condomini, amministrati da anni, che chiedono preventivo esterno e “se è più basso cambiamo amministratore” ma visto che è più alto ti teniamo. Non funziona così: l’amministratore (come qualcuno stasera, mi ha detto per fortuna tu puoi dare le dimissioni, io no). Fatto. Prima di dire, fare e chiedere scusa e chiedere che io ritiri le dimissioni, informatevi. In Italia l’amministratore ha responsabilità di cui pochi condomini sono a conoscenza e quindi è facile parlare. Oltre alle sanzioni (personali) hanno una responsabilità penale e quella non ha prezzo. Amo il mio lavoro ma tutto ha un limite….

Monica Guanzini

Sono d’accordo!

La categoria degli amministratoti vale zero, perché le funzioni che ricopre l’ amministratore non sono valorizzate, neanche dagli stessi amministratori.

Funzioni di governo del condominio

Infatti, la figura legale denominata “amministratore di condominio” è soltanto un’invenzione giuridica.

Il legislatore ha creato questo termine per identificare un responsabile, a cui attribuirgli una serie di funzioni di governo e di servizio, che sono comuni per tutte le aziende:

La rappresentanza legale (vedi artt. 1130 punto 4, e 1131 del codice civile);

La gestione amministrativa e finanziaria (vedi artt. 1130 punto 3, e 1130 ultimo comma del codice civile);

La gestione tecnica e organizzativa (vedi art. 1130 punti 1 e 2 del codice civile);

La gestione fiscale (vedi art. 1130 punto 5 del codice civile).

Ma queste funzioni sono cucite tutte insieme, e attribuite senza alcuna consapevolezza.

Come si fa a creare valore economico in una situazione in cui l’amministratore occupa tutto il mercato, e il condominio non conta nulla, ma avrebbe il potere di crearlo, … se lo sapesse!

Chi è l’amministratore di condominio? E’ il soggetto, o l’insieme dei soggetti che segue l’amministrazione. – La categoria degli amministratori vale zero

Si intende “amministratore” il soggetto, o l’insieme dei soggetti incaricati di seguire l’amministrazione del condominio.

Nomina obbligatoria dei soggetti che seguono l’amministrazione

L’art. 1129 del codice civile, al primo comma, introduce la nomina obbligatoria della figura giuridica denominata “amministratore”, con il disposto che segue:

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

L’assemblea ha il potere di delegare le funzioni di governo e di servizio, previste dal codice civile, nominando uno o più soggetti responsabili.

Più precisamente, l’ assemblea è convocata per delegare le seguenti funzioni di governo e di servizio, previste dal codice civile:

La rappresentanza legale, la gestione amministrativa e finanziaria, la gestione tecnica e organizzativa, la gestione fiscale.

Se non vi provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria.

Oggi vi è l’abitudine di nominare un solo soggetto responsabile, che viene incaricato globalmente per tutte le funzioni di governo e di servizio in capo al condominio

Questa consuetudine, in un contesto in cui gli obblighi di legge vengono imposti in modo contingente, non coordinato e a cascata, sia al condominio, sia alla figura dell’amministratore in quanto “parafulmine” di ogni incombenza attribuibile, hanno causato e causano una confusione e una zona d’ombra, in cui è facile che interessi privati prevalgano sull’interesse collettivo di una gestione di qualità.

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