Condominio, l’opera “brutta” è illecita anche se rispetta lo stile architettonico dell’edificio
Cassazione: va demolita la “bruttura” che altera il decoro architettonico anche se è stata realizzata seguendo lo stesso stile dell’edificio
Anche se rispetta lo stile architettonico dell’edificio, la realizzazione di un’opera che altera il decoro architettonico (in quanto costituisce una bruttura dal punto di vista estetico) non può ritenersi consentita.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione (seconda sezione civile) con la sentenza n. 10048 depositata il 24 aprile scorso, con la quale i giudici hanno accolto una parte del ricorso presentato da un condominio per l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello che aveva dato ragione al proprietario di un attico che aveva realizzato un nuovo corpo di fabbrica sulla terrazza.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato anzitutto un’incongruità nella sentenza della Corte d’Appello, la quale, dopo avere affermato che la costruzione sopra l’ultimo piano aveva alterato il decoro architettonico, ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo manufatto fosse compatibile con l’aspetto architettonico dell’edificio (“ha rispettato senz’altro lo stile architettonico dell’intero edificio condominiale”).
Due nozioni distinte: aspetto architettonico e decoro architettonico
La nozione di aspetto architettonico di cui all’art. 1127 del Codice civile, precisa la Cassazione, “non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista”.
La sentenza n. 1025/2004 della Cassazione
Peraltro, già con la sentenza n. 1025 del 22 gennaio 2004 la Corte di Cassazione aveva osservato che “in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, terzo comma, c.c.), all’aspetto architettonico dell’edificio, e, quanto alle innovazioni (art. 1120, secondo comma, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell’edificio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore”.
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