L’ assemblea di condominio e la privacy
Come per l’amministratore anche per l’assemblea ci sono delle regole da seguire per non incappare in violazioni della privacy. Innanzitutto la partecipazione all’assemblea. Chi può partecipare? Abbiamo visto come i condomini abbiano diritto a partecipare all’assemblea anche per mezzo di un delegato (art. 67 disp. att. c.c., riformato di recente) che può essere anche un esterno al condominio.
La norma prosegue identificando determinati casi particolari. Oltre a prevedere la nomina di rappresentanti superata una certa soglia numerica complessiva di aventi diritto (dai sessanta in su; comma terzo) al secondo comma essa prevede che nel caso in cui un’unica unità immobiliare risulti condivisa tra più soggetti questi devono nominare un unico rappresentante. Viene regolata altresì la posizione di nudo proprietario ed usufruttuario, i quali sono ritenuti dalla legge solidalmente responsabili “per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”.
Che cosa succede se un estraneo al condominio (intendendo per estraneo un soggetto che a nessun titolo possa vantare diritto di partecipare alla riunione condominiale) è presente durante lo svolgimento dell’assise?
Il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento del 18 maggio ha inteso chiarire alcuni dubbi relativi alla normativa a tutela dei dati personali i relazione allo svolgimento e funzionamento dell’assemblea condominiale.
E’ così chiarito che tecnici e consulenti possono partecipare all’assemblea per il tempo necessario al’espletamento di quanto richiesto e restare presenti solo con il consenso unanime dei partecipanti. L’unanimità è richiesta ab origine per la partecipazione di "uditori" completamente estranei al condominio. Allo stesso modo la videoregistrazione è consentita solo con il consenso di tutti i condomini presenti.
Sempre in tema di privacy, recentemente la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 1593/2013 si espressa favorevolmente nei confronti del verbale di assemblea elencante i punti di criticità in merito all’operato dell’amministratore uscente.
Secondo la Suprema Corte infatti il fatto che i condomini esprimano formalmente, redigendo apposito verbale, propri dubbi e perplessità rispetto ad alcune azioni svolte dal precedente amministratore non violerebbe la normativa sulla privacy. Respinta dunque la richiesta di risarcimento per diffamazione avanzata dall’amministratore contestato poiché, secondo i giudici, prevarrebbe il principio di trasparenza nei rapporti inerenti l’amministrazione delle cose comuni dello stabile.