L’ amministratore può dimettersi ricorrendo al Tribunale
L’amministratore di Condominio è l’esecutore il più delle volte della volontà assembleare. Non ha rappresentanza organica, non ha la possibilità di superare i contrasti interni ai condomini e agire per il bene del patrimonio immobiliare che si trova a gestire. Certo può ricorrere all’esigenza di agire per lavori urgenti ed indifferibili e poi chiedere la ratifica in assemblea, ma non sempre è così semplice.
Un amministratore di condominio, spesso quando gestisce grandi complessi o piccoli, si trova di fronte ad assemblee deserte, dove non si raggiunge mai il quorum costitutivo, pensate quello deliberativo. Fino al prossimo 18 giugno, giorno di entrata in vigore della legge 220/2012 l’amministratore ha la possibilità di dichiarare le proprie dimissioni in assemblea, ma la normativa attuale vuole anche che rimanga in carica in prorogatio fino alla nomina del nuovo amministratore. Chiaramente se parliamo di un’assemblea fantasma, lo sarà anche per la nomina di un nuovo amministratore.
E’ evidente che così facendo si rimane comunque imbavagliati e impossibilitati a “fuggire” dal condominio immobile, anzi, legati come se le dimissioni non fossero mai avvenute alle responsabilità che il codice civile e leggi speciali attribuiscono all’amministratore. Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 07.03.2008 testé recitava” «l’istituto della prorogatio imperii – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore – è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’art. 1129,comma 2, c.c., o in caso di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina».
Questo è un esempio giurisprudenziale di quanto detto prima, ma se ne potrebbero portare avanti molti altri.
Oggi cosa cambia?
Il nuovo articolo 1129 c.c. prevede la possibilità per l’amministratore di condominio dimissionario di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario, qualora convocata l’assemblea, quest’ultima non delibera sul suo successore. E’ una rivoluzione di ampio respiro che elimina la possibilità di vedersi imbrigliati nell’empasse assembleare, impedendo all’amministratore di avere una via d’uscita e allo stesso tempo consente ad un condominio la nomina di un amministratore giudiziario finanche alla nomina di un amministratore ad acta ex art 1105 c.c.
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