Istruzioni quadro AC 2015
3. QUADRO AC – Comunicazione dell’amministratore di condominio
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2014 , per effettuare i seguenti
adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni
condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata
la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute
per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
i dati catastali identificativi dell’immobile;
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2014 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e
dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’ anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente
a euro 258,23 per singolo fornitore;
alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2014 .
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati
su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”,
con un’unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione
del Mod. 730/2015 , il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2015 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.
SEZIONE I – Dati identificativi del condominio
Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
nel campo 1, il codice fiscale;
nel campo 2, l’eventuale denominazione.
SEZIONE II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)
In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di
Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda
di accatastamento.
Rigo AC2 – Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda
dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 3 (Intero/Porzione): indicare: ‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); ‘P’ se si tratta di porzione di immobile.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili
siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente
di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima
va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Rigo AC3 – Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
SEZIONE III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi
Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e
servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni
dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, nei righi da AC4 a AC8, devono essere indicati:
nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati
anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
nel campo 8 , deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.