Istituzione o soppressione del servizio di portierato
Se il servizio di portierato non era già attivo per precedente delibera, oppure previsto dal regolamento condominiale, sarà necessaria una delibera assembleare approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio ex articolo 1136, comma 5 del Codice civile, in riferimento alle innovazioni.
Peraltro, anche in caso di modifica del servizio è stata ritenuta necessaria la medesima maggioranza ( Cassazione civile, sezione II, 29 aprile 1993, n. 5083 ).