Istallazione di video citofono per disabile
A nostro giudizio,il condomino disabile può installare un impianto di videocitofono,per la sua sicurezza personale, anche ai sensi dell’articolo 1102,codice civile,per il quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,purchè non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa ".
Quanto alle agevolazioni fiscali,riteniamo che il condomino possa avvalersi dei benefici fiscali di cui alla legge 449/1997 – e successive modifiche e integrazioni – essendo l’intervento volto a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti,da parte di terzi ( ministero Finanze 6 febbraio 2001, n. 13E ).