Premessa – Il recente terremoto che ha colpito il centro Italia ha riportato alla ribalta la tematica dei criteri di costruzione antisismica che molte volte vengono rispettati solo formalmente dalle imprese costruttrici o chiamate ad effettuare interventi di adeguamento sismico. Pare opportuno in questa sede andare a richiamare quelle che sono le agevolazioni fiscali collegate agli interventi sismici in zone ad alta pericolosità.
Agevolazione – Ebbene per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all’adozione:
- di misure antisismiche, e
- all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR),
le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a:
- costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente),
- o ad attività produttive,
spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro.
Gli interventi non possono essere riferiti a singole unità immobiliari: il tetto massimo si riferisce solo ai massimi detraibili dal singolo proprietario/avente diritto in fase di ripartizione delle spese e calcolo della detrazione.
La classificazione sismica dell’Italia per effetto dell’Ordinanza 3274/2003 che ha eliminato la categoria “non classificato” ha introdotto quattro zone di pericolosità sismica decrescente:
Zona 1 – È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti (rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico edifici esistenti);
Zona 2 – Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti (rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico);
Zona 3 – I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
Zona 4 – È la zona meno pericolosa.
Al seguente link è presente la classificazione sismica per comuni aggiornata a marzo 2015:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
La detrazione, può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che:
- le spese siano rimaste a loro carico;
- possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Inoltre, l’agevolazione può essere richiesta se:
- l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 di cui sopra .
Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.