Incompatibilità Avvocato – amministratore di condominio
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
La questione dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed il lavoro autonomo di amministratore di condominio si tinge di giallo.
In un articolo che abbiamo pubblicato lo scorso 13 febbraio, davamo conto di una presa di posizione del Consiglio Nazionale forense.
Scrivevamo quanto appresso:
Nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions) predisposte dal Consiglio nazionale forense alla domanda “L’esercizio della professione è compatibile con l’attività di amministratore di condominio?” è fornita la seguente risposta:
R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a) ( http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home.html).
Se andate oggi sulla pagina indicata nel link è leggete le F.A.Q., di questo quesito non troverete traccia.
La traccia, però, è rimasta sui nostri pc perché per leggere domande e risposte, come avrà notato chi è andato sulla pagina del CNF, è necessario scaricare il file Pdf.
File che, fino a qualche giorno fa conteneva il quesito n. 32
Adesso pagina 5 si conclude con il quesito 31:
La legge n. 247/2012, all’articolo 18, è chiarissima:
“ La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio;
[…]”.Siccome quello di amministratore di condominio è un lavoro autonomo, per una semplicissima operazione logica se ne deve desumere che, per legge, l’avvocato non può anche essere amministratore di condominio.
Una conclusione dovuta a quanto specificato dalla nuova legge di riforma della professione forense unitamente a quella sulle così dette professioni senz’albo (l. n. 4/2013) ed alla riforma sul condominio (legge n. 220/2012).
La conseguenza per l’avvocato “beccato” a far entrambe le cose, può (poteva?) essere la cancellazione dall’albo.
Anche per gli avvocati – amministratori interni che gestiscono (gestivano?) solamente il loro condominio? Probabilmente no, visto che la legge parla di lavoro autonomo ma comunque la situazione può (poteva?) diventare spinosa anche in questi casi.
L’uso del presente e del passato tra parentesi e con il punto di domanda non è casuale.
Perché?
Passiamo al “giallo”.
Potete immaginare, dopo la pubblicazione delle F.A.Q., il subbuglio che ha provocato questa presa di posizione ufficiale del CNF.
Solamente noi di condominioweb, che non siamo certo un sindacato della categoria, siamo stati subissati da richieste di chiarimenti, domande di avvocati preoccupati.
Sono tanti, tantissimi, i legali che svolgono entrambe le professioni (al pari di ingegneri, commercialisti, architetti, ecc.).
“A pensar male si fa peccato ma a volte ci s’azzecca”.
La causa d’incompatibilità non è sparita all’improvviso: le legge forense è ancora vigente e pienamente valida ed efficace.
Non vorremmo che a fronte dell’enorme massa di proteste levatesi in questi giorni, il Consiglio nazionale forense abbia deciso di chiudere un occhio e di eliminare le evidenze, lasciano tutto nel dubbio.
Tanto se una cosa non è evidente e non disturba nessuno (perché comunque a nostro avviso la nomina sarebbe stata comunque valida), anche se è contraria alla legge, chi andrà mai a preoccuparsene? This is italian style!
http://www.condominioweb.com/profession … z3cent23o9