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Esclusi ampliamenti e nuove costruzioni, in ambito condominiale sono agevolati tutti i lavori di recupero: quindi anche gli interventi di manutenzione ordinaria non concessi alle singole unità abitative, come tinteggiatura delle pareti, sostituzione dei pavimenti o riparazione di porte interne.
Dal 1º gennaio 2012 il bonus maggiorato può essere utilizzato anche per il recupero degli immobili danneggiati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), anche se precedenti l’entrata in vigore delle nuove regole. Con la condizione, però, che sia stato ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza.
In caso di lavori sulle parti comuni, la spesa deve essere fatturata per intero al condominio, che provvede poi alla ripartizione a carico di ciascun condomino. Senza bisogno di una delibera assembleare o una specifica richiesta dei condomini, l’amministratore è tenuto a redigere un bilancio delle spese ammesse a beneficio, separato dalla restante contabilità. E deve rilasciare ai condomini in regola con i pagamenti una copia delle parcelle professionali, delle fatture degli appaltatori, e dei bonifici bancari effettuati, indicando le spese a carico dei singoli e la ripartizione generale.
I documenti sono indispensabili per usufruire dell’agevolazione, ma gli originali possono anche restare in mano all’amministratore. Al singolo condomino, per beneficiare del 50%, basta pur solo la certificazione con la quale l’amministratore attesta di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione, di essere in possesso della documentazione originale, e la somma di cui il contribuente deve tener conto ai fini del bonus.
Per quanto riguarda i lavori in corso al 26 giugno, valgono le stesse regole applicate alle unità immobiliari. L’amministratore deve conteggiare l’importo detraibile e determinare le spese imputabili a ciascun condomino, sulla base delle tabelle millesimali. E nella certificazione rilasciata dovrà tener conto del momento del pagamento dei bonifici: quelli emessi dopo il 26 giugno fruiscono della detrazione del 50% sino a un massimo di 96mila euro. Questo limite di spesa detraibile (che ritorna a 48mila da luglio 2013) viene goduto per intero dai singoli condomini. Che possono anche eseguire ulteriori ristrutturazioni del loro alloggio, con spesa cumulabile a quelle comuni.